Cassazione Penale, Sentenza n. 28377/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p.: la Corte d'Appello ha riconosciuto la continuazione tra il fatto giudicato con rito abbreviato e altri reati, determinando un aumento della pena di mesi due di reclusione, senza indicare se e come sia stata applicata la diminuente del rito abbreviato (riduzione di un terzo) spettante ai reati giudicati con quel rito. La carenza impedisce di comprendere la composizione della pena risultante dalla continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, ritenendo applicabile la diminuente di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p. direttamente in sede di legittimità. In concreto ha ridotto l'aumento riconosciuto per la continuazione da mesi due a mesi uno e giorni dieci, rideterminando la pena complessiva in mesi nove e giorni dieci di reclusione. Decisione resa il 28 marzo 2024.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, codice di procedura penale
La riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato deve essere applicata ai reati giudicati con quel rito anche quando si riconosce la continuazione con reati giudicati con rito ordinario; la Corte territoriale deve indicare esplicitamente l'applicazione della diminuente nel calcolo della pena e, se omessa, la Cassazione può correggere il calcolo applicando direttamente la norma.
Giurisprudenza - Sez. U. 2018 (Cesarano)
Sez. U. 2018, c. "Cesarano"
Secondo il principio consolidato richiamato, quando sussiste continuazione tra reati giudicati con riti diversi la riduzione prevista per il rito abbreviato opera esclusivamente nei confronti dei reati giudicati con il rito abbreviato (sia che si tratti di reati 'satellite' sia che si tratti di violazioni più gravi), e la decisione deve esplicitare tale applicazione.
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione tra reati giudicati con riti diversi (ordinario e abbreviato), la diminuzione di un terzo prevista per il rito abbreviato deve essere applicata agli illeciti giudicati con tale rito e va resa chiara nella motivazione della pena.
- Se la Corte territoriale omette di indicare l'applicazione della diminuente del rito abbreviato nel calcolo della pena complessiva, la Cassazione può annullare la parte di sentenza relativa alla misura della pena e, se possibile, applicare direttamente la norma per rideterminare la pena senza rinvio.
- La qualificazione di un reato come 'satellite' rispetto ad altri per effetto della continuazione non esclude l'applicazione della diminuzione del rito abbreviato a quel reato; pertanto l'aumento per continuazione va computato tenendo conto della eventuale diminuzione.
- In sede di motivazione della sentenza di merito il giudice deve esplicitare i calcoli: pena base, aumenti per continuazione, e le diminuzioni applicate (compresa quella per il rito abbreviato), in modo che sia chiara la composizione della pena finale.
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