Cassazione Penale, Sentenza n. 11557/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare subita nel procedimento per il reato ex art. 73 DPR 309/1990 (cessione di cocaina). Il ricorrente contestava la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva escluso il diritto all'indennità sulla base dell'art. 314, comma 4, c.p.p., sostenendo invece che la misura cautelare aveva determinato la revoca dell'affidamento in prova di cui godeva e quindi un aumento significativo dell'afflittività della pena; in subordine prospettava questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 314, comma 4, c.p.p. perché il periodo di custodia cautelare era stato computato ai fini della determinazione di una pena definitiva (meccanismo di fungibilità disciplinato dall'art. 657, comma 3, c.p.p.), con conseguente esclusione dell'indennità. Ha inoltre ritenuto irrilevante la questione costituzionale prospettata (anche perché il ricorrente, in definitiva, chiedeva un'indennità per la pena definitiva derivata dalla revoca dell'affidamento, ipotesi non prevista dal meccanismo indennitario). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, liquidate in Euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 314, comma 4, cod. proc. pen.
Il diritto alla riparazione [per l'ingiusta detenzione] è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo
La Corte interpreta la norma nel senso che l'indennità per ingiusta detenzione è esclusa quando il periodo di custodia cautelare venga computato ai fini della determinazione di una pena definitiva (applicazione del principio di fungibilità ex art. 657, comma 3 c.p.p.) o quando le limitazioni della libertà siano state comunque subite anche in forza di altro titolo; in caso di titolo definitivo l'esclusione opera a prescindere dalle modalità di esecuzione della pena
art. 657, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento al meccanismo di computo della custodia cautelare ai fini dello scomputo dalla pena definitiva; la Cassazione conferma che, se il periodo cautelare è stato scomputato, non spetta l'indennità per ingiusta detenzione
art. 47 ordinamento penitenziario (richiamato)
Richiamato nel dibattito sulla differente afflittività dell'affidamento in prova rispetto alla detenzione: la Corte ritiene irrilevante la distinzione sostanziale tra le modalità di espiazione ai fini dell'esclusione indennitaria
art. 24 Cost., art. 5 C.E.D.U., art. 9 Patto ICCPR (richiamati)
Le questioni di compatibilità costituzionale e convenzionale della disciplina indennitaria sono state ritenute non rilevanti nel caso concreto; la Corte ricorda precedenti che hanno ritenuto compatibile la norma con tali principi
Massime di principio
- Se il periodo di custodia cautelare è computato ai fini della determinazione della pena definitiva (meccanismo di fungibilità, art. 657 c.p.p.), il diritto all'indennità per ingiusta detenzione è escluso.
- La norma esclude l'indennità anche quando le limitazioni della libertà conseguenti alla custodia cautelare sono state subite anche in forza di altro titolo; se il titolo è definitivo l'esclusione opera a prescindere dalla forma di esecuzione della pena.
- L'affidamento in prova o altre misure alternative sono, ai fini dell'applicazione dell'art. 314, comma 4, equiparate alle altre modalità di esecuzione della pena: la diversa grado di 'afflittività' non modifica l'applicabilità dell'esclusione quando il titolo è definitivo o il periodo è computato.
- Per ottenere l'indennità occorre dimostrare che il periodo di custodia cautelare non sia stato computato ai fini di alcuna pena definitiva e che non vi sia stato altro titolo che abbia comportato le stesse limitazioni della libertà; se esiste un titolo non definitivo rileva solo se la misura alternativa applicata è di grado inferiore rispetto alla misura cautelare.
- La prospettazione di questioni di legittimità costituzionale è priva di rilievo se, nel concreto, la pretesa del ricorrente riguarda voci di danno non previste dal regime indennitario (ad es. un'ulteriore indennità per la perdita del beneficio dell'affidamento derivante dalla custodia), poiché il sistema prevede l'indennità limitata alla custodia non computata.
- In situazioni analoghe: verificare attentamente l'esistenza di sentenze irrevocabili, ordini di esecuzione e la contabilizzazione del periodo di custodia cautelare; documentare se l'affidamento era provvisorio o definitivo e se il periodo cautelare è stato effettivamente scomputato.
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