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Ordinanza

Ordinanza n. 1902/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, favorevole al ricorso di primo grado in materia di ostensione ed estrazione di copia di atti relativi al profilo personale del controinteressato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado del controinteressato, chiedendone incidentalmente la sospensione. La controversia riguarda l'accesso e l'estrazione di copia di atti relativi al profilo personale del controinteressato. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le parti hanno dibattuto questioni ritenute meritevoli di ulteriore approfondimento nel merito e che l'ostensione degli atti avrebbe potuto produrre effetti irreversibili, rendendo non reversibile la divulgazione delle informazioni personali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare proposta dalle amministrazioni appellanti e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata. La sospensione è stata disposta perché l'ostensione e l'estrazione di copia degli atti relativi al profilo personale del controinteressato avrebbero potuto determinare effetti irreversibili. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario approfondire nel merito le questioni controverse e ha fissato la trattazione del ricorso all'udienza camerale del 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti e della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in appello; il giudice ha accolto l'istanza cautelare proposta dalle amministrazioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti private.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, l'esecuzione di una sentenza che impone l'ostensione e l'estrazione di copia di atti contenenti informazioni relative al profilo personale di un controinteressato può essere sospesa quando la divulgazione produca effetti irreversibili, non integralmente rimediabili con la successiva decisione di merito.
  • La necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni controverse, unitamente alla delicatezza degli interessi coinvolti e al rischio di irreversibilità derivante dall'ostensione, può giustificare l'accoglimento della domanda cautelare e la fissazione della causa per la trattazione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelare
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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