Cassazione Penale, Sentenza n. 19268/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 15/01/2026 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta alla revoca, annullamento e sospensione dell'ordine di demolizione n. 322/2013 RE.SA. Denunciavano nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato e assenza del difensore nei casi obbligatori (artt. 666 comma 2, 178 e 179 c.p.p.), nonché la pronuncia "de plano" del giudice senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio (violazione del contraddittorio). Sostenevano inoltre la legittimità del condono edilizio (volumetria nei limiti) e la sussistenza dell'interesse, avendo richiesto l'autodemolizione nell'ultimo giorno utile per evitare lo sgombero coattivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sulla questione preliminare relativa alla nullità per violazione del contraddittorio. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non potesse decidere "de plano" quando la motivazione coinvolgeva questioni di merito e di discrezionalità (es. legittimità del condono e sanabilità delle opere), che richiedono il contraddittorio in camera di consiglio. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e si è disposto il rinvio per nuovo esame, mentre le altre doglianze sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen. (comma 2)
Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.
La disposizione consente il procedimento "de plano" e la declaratoria di inammissibilità senza contraddittorio solo quando la richiesta sia manifestamente infondata per carenza di condizioni di legge non implicanti valutazioni discrezionali, o mera riproposizione di istanze già decise.
art. 666 cod. proc. pen. (commi 3 e 9)
Prevedono la modalità dell'udienza in camera di consiglio e il contraddittorio con le parti; devono essere applicati quando emergono questioni che richiedono valutazioni discrezionali o di merito.
Norma richiamata in relazione alla rilevabilità d'ufficio di nullità processuali, attinente alla omessa citazione dell'imputato.
Norma sulle nullità sanabili e insanabili; qui è stata richiamata per qualificare la nullità come assoluta e rilevabile d'ufficio.
Richiamato come modello del procedimento camerale contraddittorio cui assomiglia l'udienza prevista dall'art. 666 quando il contraddittorio è necessario.
art. 623 comma 1 lett. b) e art. 604 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamate per motivare l'annullamento con rinvio quando viene accertata una causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
Massime di principio
- La procedura "de plano" ai sensi dell'art. 666 comma 2 c.p.p. è ammessa solo per istanze manifestamente infondate per difetto di condizioni di legge non implicanti valutazioni discrezionali o per riproposizioni identiche; se è richiesta una valutazione di merito/discrezionalità va garantito il contraddittorio in camera di consiglio.
- Se il provvedimento "de plano" decide su questioni che richiedono accertamenti o valutazioni (es. legittimità del condono, sanabilità delle opere), l'omissione del contraddittorio costituisce nullità assoluta rilevabile d'ufficio e determina l'annullamento dell'atto.
- La nullità assoluta per violazione del contraddittorio comporta, di regola, l'annullamento con rinvio per consentire il corretto svolgimento del contraddittorio e la valutazione del merito.
- La sussistenza dell'interesse (es. presentazione tempestiva di richiesta di autodemolizione) e la legittimità del titolo concessorio (condono) sono questioni che, se controverse, devono essere discusse in contraddittorio e non decise "de plano".
- In situazioni similari, il difensore deve sollevare espressamente la necessità di udienza in camera di consiglio quando le questioni implicano discrezionalità o accertamenti, e il giudice deve evitare la pronuncia "de plano" se emergono profili non manifestamente infondati.
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