Cassazione Penale, Ordinanza n. 30450/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Un condannato ha impugnato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di applicare il vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Bologna, una del 23 febbraio 2017 e una del 13 gennaio 2025. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 671 c.p.p., sostenendo che il giudice non avesse correttamente valorizzato l'identità del contesto spazio-temporale delle condotte, entrambe commesse a Bologna, senza complici e a pochi giorni di distanza l'una dall'altra.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice dell'esecuzione, il quale aveva escluso la continuazione perché, pur in presenza di alcuni indici favorevoli come la vicinanza temporale e spaziale, vi erano elementi di fatto incompatibili con una ideazione unitaria e indicativi invece di impulsi estemporanei a delinquere, non programmabili ex ante in modo unitario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; richiede una verifica rigorosa di concreti indici della programmazione unitaria dei reati, non essendo sufficiente la mera vicinanza spaziale o temporale.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di cause di esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità, di una somma in favore della cassa delle ammende.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01
le Sezioni Unite richiedono, per la continuazione, una verifica di omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita, nonché della previa programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità non scusabile del ricorso.
Massime di principio
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica concreta e complessiva di indici sintomatici della programmazione unitaria del disegno criminoso, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive e causali.
- La sola vicinanza temporale e territoriale dei fatti non è sufficiente a fondare la continuazione se gli elementi fattuali depongono per condotte frutto di determinazioni estemporanee e non di un progetto criminoso originario.
- In sede di legittimità, la motivazione del giudice dell'esecuzione sul diniego della continuazione è corretta quando spiega perché gli indici favorevoli non superano gli elementi contrari alla preordinazione unitaria.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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