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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19286/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedimento de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., confermando la sentenza d'appello che aveva già rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; in appello la Corte, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena accogliendo il concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, nel giudizio definito con concordato in appello, non è consentito dedurre in cassazione censure che attengano a motivi rinunciati o comunque non rientranti nel numerus clausus dei motivi proponibili, salvo che riguardino la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della pronuncia; nel caso concreto la doglianza riguardava invece la mancata applicazione del fatto lieve e quindi un profilo non deducibile.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1, 1-bis, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti contestato all'imputato; la sentenza d'appello ne ha applicato la disciplina base nella rideterminazione della pena.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    invocato dal ricorrente per ottenere il riconoscimento della fattispecie di lieve entità; la Corte non esamina il merito della doglianza perché la censura è ritenuta inammissibile nel quadro del concordato in appello.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    consente il concordato in appello; la Corte afferma che, avverso la sentenza emessa ai sensi di tale norma, sono deducibili in cassazione solo determinati motivi, con esclusione delle censure su motivi rinunciati o sulla mancata applicazione di cause di proscioglimento e di vizi non trasfusi in illegalità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    base procedurale per la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiamato nel principio giurisprudenziale citato per escludere la deducibilità in cassazione della mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento dopo concordato in appello.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente non ravvisata nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto della decisione che sia difforme dall'accordo, mentre restano inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati.
  • Non è deducibile in cassazione, contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, la mancata applicazione della fattispecie di lieve entità o, più in generale, di circostanze/qualificazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione nel merito ma che non si traducono in illegalità della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità de plano comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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