Cassazione Civile, Ordinanza n. 18464/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
Un medico, insieme ad altri colleghi nei gradi di merito, aveva agito contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere il riconoscimento del diritto a un'adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione medica concluso senza compenso. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione, ritenendo tardiva la sola notifica della citazione e non provata l'interruzione mediante diffida del 9 febbraio 2009. La Corte d'appello aveva invece rigettato il gravame applicando la ragione più liquida, senza esaminare la prescrizione, affermando che la specializzazione in medicina del lavoro non rientrasse negli elenchi delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE e che spettasse all'attore provare l'affinità con la specializzazione di Community medicine. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie, del primato del diritto comunitario e del principio di risarcibilità del danno da violazione del diritto UE, sostenendo che la medicina del lavoro è espressamente contemplata come Occupational Medicine nell'art. 7 della direttiva 75/362/CEE e che la mancata traduzione nella versione italiana non ne esclude l'applicabilità. Il ricorrente richiamava inoltre un precedente di legittimità che aveva già riconosciuto la corrispondenza tra medicina del lavoro e Occupational Medicine, con conseguente diritto alla remunerazione senza ulteriori accertamenti di equipollenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto fondato il motivo perché esisteva un precedente specifico di legittimità che qualificava la specializzazione in medicina del lavoro come corrispondente, e non solo equipollente, alla Occupational Medicine prevista dalla direttiva 75/362/CEE; da ciò discende il diritto all'adeguata remunerazione sulla base del solo dato giuridico, senza necessità di ulteriori verifiche in fatto sull'equipollenza con altri corsi. Tuttavia, poiché la Corte d'appello aveva deciso senza esaminare la prescrizione, rimettendo la causa al giudice di rinvio occorrerà prima verificare se la diffida del 9 febbraio 2009 abbia interrotto il termine prescrizionale; solo se tale verifica avrà esito positivo si potrà applicare il principio favorevole sulla remunerazione. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge, nullità e vizio motivazionale a sostegno dell'impugnazione
La trattazione è stata fissata con il rito camerale semplificato previsto da tale norma
direttiva 75/362/CEE
La specializzazione in medicina del lavoro è stata ritenuta corrispondente alla Occupational Medicine ivi indicata e dunque rilevante ai fini del diritto alla remunerazione
direttiva 75/363/CEE
Sono richiamate come fonti comunitarie rilevanti per l'individuazione delle specializzazioni mediche tutelate
direttiva 76/82/CEE
È stata invocata dal ricorrente nel complesso delle direttive comunitarie richiamate a fondamento della domanda
principio della preminenza del diritto comunitario sul diritto interno
È stato invocato per sostenere l'applicazione della disciplina europea anche in presenza di difformità testuali della traduzione italiana
principio della risarcibilità del danno da parte dello Stato membro per violazione delle norme comunitarie
È stato richiamato come fondamento generale della pretesa risarcitoria/compensativa del medico specializzando
Massime di principio
- Quando esiste un precedente specifico di legittimità che riconduce una determinata specializzazione medica a quella espressamente prevista da una direttiva UE, il giudice di merito deve attenersi a tale qualificazione giuridica senza richiedere ulteriori accertamenti in fatto sull'equipollenza.
- La corrispondenza tra la specializzazione italiana e quella denominata nella direttiva europea può essere accertata come questione di diritto, anche se la versione italiana della direttiva omette o traduce in modo incompleto la denominazione della specializzazione.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve esaminare le questioni rimaste assorbite dalla decisione cassata; se la decisione di merito è stata resa senza scrutinare la prescrizione, il rinvio deve ripartire da tale questione preliminare.
- L'accoglimento della domanda di remunerazione per la frequenza di scuole di specializzazione presuppone, oltre alla corretta qualificazione della specializzazione alla luce del diritto UE, anche la verifica dell'eventuale interruzione della prescrizione invocata dalla parte convenuta.
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