Cassazione Penale, Ordinanza n. 19578/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento valorizza la natura fattuale delle censure, estranee al giudizio di legittimità, e la genericità del motivo relativo al concorso di colpa dei funzionari bancari, già scrutinato dal giudice di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 28/10/2024. Dal testo emerge che la vicenda sostanziale riguardava l'erogazione di un mutuo, rispetto alla quale il ricorrente lamentava, tra l'altro, il concorso di colpa dei funzionari bancari. La Corte di cassazione rileva però che i motivi non attingono profili di legittimità, ma si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze di merito. Inoltre, la doglianza sul concorso di colpa dei funzionari della banca risultava già esaminata dalla Corte di appello, rendendo il motivo generico e reiterativo.
Norme richiamate
Non è richiamato espressamente nel testo, ma la Corte ribadisce il limite del giudizio di legittimità: non è consentita la mera rivalutazione del compendio probatorio.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera rivalutazione del materiale probatorio o in una diversa lettura delle risultanze di fatto già apprezzate dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che sia generico o meramente reiterativo di questioni già esaminate e motivate dal giudice di appello.
- La contestazione di profili fattuali già scrutinati in sede di merito non integra un vizio deducibile in cassazione se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19507/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19508/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19509/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19510/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19511/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19512/2025 del 26/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →