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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19578/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento valorizza la natura fattuale delle censure, estranee al giudizio di legittimità, e la genericità del motivo relativo al concorso di colpa dei funzionari bancari, già scrutinato dal giudice di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 28/10/2024. Dal testo emerge che la vicenda sostanziale riguardava l'erogazione di un mutuo, rispetto alla quale il ricorrente lamentava, tra l'altro, il concorso di colpa dei funzionari bancari. La Corte di cassazione rileva però che i motivi non attingono profili di legittimità, ma si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze di merito. Inoltre, la doglianza sul concorso di colpa dei funzionari della banca risultava già esaminata dalla Corte di appello, rendendo il motivo generico e reiterativo.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Non è richiamato espressamente nel testo, ma la Corte ribadisce il limite del giudizio di legittimità: non è consentita la mera rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera rivalutazione del materiale probatorio o in una diversa lettura delle risultanze di fatto già apprezzate dai giudici di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che sia generico o meramente reiterativo di questioni già esaminate e motivate dal giudice di appello.
  • La contestazione di profili fattuali già scrutinati in sede di merito non integra un vizio deducibile in cassazione se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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