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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26038/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere. Si contestava la motivazione del Tribunale, sostenendo che le intercettazioni non giustificassero la sussistenza del numero minimo per il reato associativo e che fosse emerso il 'singolarismo' della posizione dell'indagato; si denunciava inoltre carenza motivazionale in ordine all'elemento psicologico e la mera apparenza della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure proposte fossero, di fatto, una diversa valutazione del materiale probatorio e del tenore delle intercettazioni, valutazioni proprie del giudice di merito e non sindacabili in questa sede salvo manifesta illogicità. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la ricostruzione del sodalizio, il ruolo di Giovanni Nastasi e la valutazione delle esigenze cautelari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per l'ordinanza pronunciata dal Tribunale in sede di riesame (disciplinante l'attività del giudice procedente e del riesame nelle misure cautelari).

  • art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Il giudice del riesame non è tenuto a indicare e confutare ogni singolo argomento difensivo; l'obbligo motivazionale riguarda la disamina delle allegazioni difensive in contrasto con gli elementi accusatori e non richiede una replica a deduzioni manifestamente irrilevanti.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla declaratoria di inammissibilità e per le comunicazioni relative alle sanzioni previste (trasmissione atti alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali).

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti né rifa la valutazione delle intercettazioni: la lettura del contenuto intercettato è valutazione di merito riservata al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o incomprensibile.
  • Per una censura sulla motivazione avere successo in Cassazione è necessario dimostrare che il provvedimento è privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità e non limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
  • Il giudice del riesame non deve confutare tutte le argomentazioni difensive; è obbligato a considerare e motivare solo le allegazioni difensive che risultano oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori o decisive ai fini della misura.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare basato su intercettazioni, la difesa deve spiegare in modo specifico perché una diversa interpretazione del dialogo intercettato sarebbe decisiva e dimostrare l'esistenza di incoerenze manifeste nella motivazione del giudice.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di recidiva, adeguatezza della misura) possono essere fondate su pluralità di elementi quali gravità degli indizi, precedenti specifici, persistenza nell'attività illecita e comportamento durante misure precedenti; tali valutazioni rientrano nel merito.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzione a favore della Cassa delle ammende; la strategia difensiva deve quindi essere selettiva e motivata per evitare tali conseguenze.

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