Cassazione Penale, Sentenza n. 35338/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/03/2023 con cui il Gip ha convalidato il provvedimento del Questore che ha imposto, tra l'altro, l'obbligo di presentazione in concomitanza con manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 6 legge n. 401/1989. Il ricorrente contestava: 1) la violazione del principio di gradualità e l'eccessiva durata dell'obbligo (10 anni) in presenza di pericolosità relativa e di un precedente DASPO terminato nel 2020; 2) la violazione dell'art. 6 della legge 401/1989 e il mancato motivo circa l'obbligo di presentazione anche in corrispondenza di partite "amichevoli", che spesso non sono facilmente conoscibili dall'interessato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la difesa non si sia confrontata con la motivazione del provvedimento, dalla quale risultano fatti gravissimi: scavalco del cancello e apertura dell'invasione di campo, uso di cinghie e aste di bandiera per offendere, ingaggio di scontri con tifosi e polizia, resistenza all'arresto, lesioni a un poliziotto e recidiva specifica; tali elementi giustificano la misura restrittiva per la prevenzione. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che l'obbligo di presentazione e il divieto di accesso possono riferirsi anche a incontri "amichevoli" purché siano programmati e pubblicizzati con i normali strumenti di diffusione in modo da essere conoscibili dall'interessato; non è necessario indicare nominativamente ogni partita. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401
Il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione possono essere estesi anche alle partite "amichevoli" se queste sono programmate e pubblicizzate tramite normali canali, in modo che siano previamente conoscibili dall'interessato; non e' necessario che le manifestazioni siano nominate singolarmente, basta che siano determinabili mediante elementi forniti nel provvedimento.
Prevede l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilita' del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente al versamento di 3.000,00 euro.
Corte Costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione se il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi a favore di tale proscioglimento e ha quindi confermato l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- Le misure previste dall'art. 6 legge 401/1989 (divieto di accesso e obbligo di presentazione) hanno natura preventiva e possono essere estese a incontri amichevoli se sono conoscibili attraverso i normali canali di informazione.
- Non e' necessario che il provvedimento indichi nominativamente ogni singola partita; e' sufficiente che le manifestazioni siano determinabili in modo certo dall'interessato sulla base degli elementi forniti e dell'onere di tenersi informato.
- La proporzionalita' e la gradualita' della misura vanno valutate in concreto rispetto alla gravita' dei fatti e alla pericolosita' specifica del soggetto; precedenti analoghi, uso di armi improprie e lesioni a pubblici ufficiali giustificano misure più severe.
- In sede di impugnazione il difensore deve confrontarsi concretamente con le motivazioni del provvedimento e non limitarsi ad argomentazioni astratte o generiche, pena l'inammissibilita' del ricorso.
- L'onere di prevenzione prevale quando sussistono elementi concreti di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica; il destinatario ha l'obbligo di informarsi tramite i canali ordinari per conoscere eventuali incontri proibiti.
- In caso di ricorso inammissibile, se non risulta che la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', possono essere imposte spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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