Cassazione Penale, Sentenza n. 21147/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il GIP di Enna aveva trasformato la pena detentiva, inflitta con sentenza del 20/10/2022 per rapina aggravata commessa il 1/3/2022, in detenzione domiciliare. Il Pubblico Ministero ha proposto opposizione rilevando che il reato è 'ostativo' ai sensi dell'art. 4‑bis dell'ordinamento penitenziario e che, quindi, la disciplina delle pene sostitutive (introdotta/modificata dall'art.59 della legge n.689/1981 come modificato dal d.lgs. n.150/2022) non è applicabile al caso. Il GIP aveva poi revocato la sostituzione; Scerra ha impugnato la revoca in Cassazione sostenendo in via principale la carenza di legittimità dell'atto di opposizione del PM (inammissibile) e, secondariamente, la non applicabilità retroattiva della modifica normativa che esclude le pene sostitutive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha qualificato preliminarmente l'atto del PM come ricorso per cassazione e lo ha ritenuto fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP del 13/6/2023 che aveva disposto la detenzione domiciliare. Ha escluso che la limitazione delle pene sostitutive costituisca applicazione retroattiva di una norma sfavorevole: la modifica normativa (art.59, come novellato dal d.lgs. n.150/2022) è stata interpretata come una condizione di applicabilità della nuova disciplina più favorevole e, tra le condizioni, ricade l'esclusione per i reati indicati nell'art.4‑bis; pertanto, per il reato di Scerra (rapina aggravata), le pene sostitutive erano inibite e la sostituzione non era legittima.
Norme richiamate
art. 4‑bis Ordinamento Penitenziario (art.4-bis ord.pen.)
Individua i reati 'ostativi' che escludono l'accesso a benefici e misure alternative alla detenzione; nel caso di specie la rapina aggravata rientra tra i titoli del reato rilevanti ai fini dell'ostatività.
Come modificato dal d.lgs. n.150/2022, disciplina l'applicabilità delle pene sostitutive; la Corte ha interpretato la modifica non come una retroattiva applicazione di una norma sfavorevole, ma come l'introduzione di una 'condizione di applicabilità' che esclude le pene sostitutive quando ricorra l'ostatività prevista (es. reati indicati dall'art.4‑bis).
Ha modificato la disciplina delle pene sostitutive e l'art.59 della legge n.689/1981 introducendo limiti/condizioni di applicabilità; la Corte ha ritenuto applicabile la condizione prevista anche ai fatti per i quali la nuova disciplina è più favorevole ma soggetta ai limiti espressi.
Massime di principio
- Se un reato è qualificato come 'ostativo' dall'art.4‑bis dell'ordinamento penitenziario, le misure alternative e le pene sostitutive non sono applicabili anche se la normativa successiva introduce regimi più favorevoli: l'ostatività è una condizione di applicabilità che ne impedisce l'uso.
- La modifica normativa che introduce benefici più favorevoli ma al contempo ne circoscrive l'ambito (condizioni/limitazioni) non sempre configura una norma retroattiva sfavorevole; va valutata come condizione di applicabilità della nuova disciplina.
- Il Pubblico Ministero può proporre impugnazione quando ritenga illegittima la concessione di misure alternative per reati ostativi; talvolta un atto processuale può essere qualificato dal giudice (es. opposizione qualificata come ricorso per cassazione) se la forma instaurata non corrisponde alla tipologia prevista ma il contenuto è idoneo all'impugnazione.
- Le circostanze attenuanti (anche in cognizione) non eliminano l'effetto ostativo previsto dalla normativa sull'ordinamento penitenziario se il titolo del reato rientra nelle ipotesi previste dall'art.4‑bis.
- In caso di annullamento senza rinvio di un provvedimento favorevole al detenuto, la misura concessa viene revocata e ritorna il regime detentivo previsto dalla sentenza definitiva originaria, salvo ulteriori interventi conformi alla normativa.
Testo integrale
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