Cassazione Civile, Ordinanza n. 22447/2021 del 06/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva chiesto l'insinuazione in via privilegiata al passivo di una banca in liquidazione coatta amministrativa, deducendo il diritto alla ripetizione dei contributi versati al fondo integrativo pensioni del personale sulla retribuzione lorda percepita. Il credito era stato escluso dallo stato passivo; l'opposizione al tribunale e poi l'appello erano stati respinti. In appello, il giudice aveva ritenuto tardiva e quindi inammissibile la produzione di documenti effettuata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni e aveva negato la domanda principale per carenza di prova. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: violazione degli artt. 87 e 88 TUB e degli artt. 421, 425 e 437 c.p.c. per il mancato esercizio di poteri istruttori officiosi; violazione dell'art. 87 TUB; violazione dell'art. 345 c.p.c. per il divieto di nuove prove; violazione degli artt. 61, 112, 191, 213, 356 c.p.c.; violazione dell'art. 429 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. La censura centrale riguardava l'erronea negazione dell'ammissione dei documenti ritenuti indispensabili in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla disciplina delle nuove prove in appello. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva confuso le due ipotesi che, nella versione allora vigente dell'art. 345, comma 3, c.p.c., consentivano l'ammissione di nuove prove: l'impossibilità di produrle prima per causa non imputabile e la loro indispensabilità ai fini della decisione. I giudici di merito avevano escluso l'indispensabilità dei documenti solo perché avrebbero potuto essere prodotti in primo grado, mentre tali profili devono restare distinti. L'accoglimento del terzo motivo ha determinato l'assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina processuale speciale alle opposizioni allo stato passivo delle banche in liquidazione coatta amministrativa
nel testo vigente ratione temporis, rinviava al codice di procedura civile sul processo di cognizione per quanto non previsto dalle norme speciali
invocato dal ricorrente per sostenere il potere del giudice di disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova; la Corte d'appello lo aveva ritenuto non applicabile al rito ordinario dell'opposizione allo stato passivo
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo
richiamato dal ricorrente in tema di ammissione di nuove prove in appello
nel testo allora vigente, consente in appello la produzione di nuove prove se la parte non abbia potuto produrle prima per causa ad essa non imputabile oppure se il giudice le ritenga indispensabili ai fini della decisione
richiamato nel quarto motivo
richiamato nei motivi quinto e sesto
richiamato nel quarto motivo
richiamato nel quarto motivo
richiamato nel quarto motivo
richiamato nel quinto motivo
indicata quale norma sul vizio denunciato nei motivi di ricorso
Massime di principio
- Nel regime anteriore alla riforma dell'art. 345 c.p.c., la produzione di nuovi mezzi di prova in appello è ammessa in due ipotesi autonome e distinte: quando la prova non sia stata prodotta prima per causa non imputabile alla parte, oppure quando il giudice la ritenga indispensabile ai fini della decisione.
- L'indispensabilità della nuova prova va valutata in relazione al contenuto della decisione di primo grado e al contributo che la prova può dare alla soluzione della controversia; non può essere negata solo perché il documento era astrattamente producibile già nel primo grado.
- Il giudice di appello commette errore di diritto quando confonde la nozione di "indispensabilità" con quella di "impossibilità non imputabile" o utilizza la tardività della produzione come ragione per escludere, di per sé, l'indispensabilità della prova.
- Nell'opposizione allo stato passivo di una banca in liquidazione coatta amministrativa, il rinvio alle norme del codice di procedura civile va applicato secondo il rito ordinario, salvo l'eventuale specifica disciplina speciale richiamata dalla legge bancaria.
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