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Ordinanza

Ordinanza n. 1844/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del D.D. 7/SAA/2025 del 10 gennaio 2025 di scioglimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del Commissario liquidatore, della Cooperativa -OMISSIS-; del verbale di ispezione del 22.04.2024, della comunicazione del 18.10.2024 prot. n. -OMISSIS-, della comunicazione del 18.11.2024 prot. n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202503020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di scioglimento d’ufficio della cooperativa ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con nomina del commissario liquidatore, nonché gli atti ispettivi presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La cooperativa ha impugnato il decreto ministeriale di scioglimento d’ufficio e gli atti del procedimento ispettivo, deducendo vizi di legittimità non specificati analiticamente nel testo dell’ordinanza. Il giudice ha rilevato che il provvedimento si fonda su plurimi indici critici: dubbi sull’effettività della base sociale e sul possesso, da parte dei soci, dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa regionale per l’accesso al programma edilizio PNEA; possibile commistione di interessi derivante dagli incarichi ricoperti dagli amministratori in altre cooperative edilizie e consorzi operanti nel medesimo settore; presenza di soci privi di interesse all’assegnazione di un alloggio; assenza di mutualità e di effettiva partecipazione alla vita sociale, a fronte della mancanza di versamenti dei soci e di anticipazioni finanziarie provenienti da consorzi o società terze, talora riconducibili a soci amministratori. Poiché la documentazione sottesa alle risultanze ispettive non era stata acquisita agli atti del giudizio, il TAR ha ritenuto necessario disporre un’istruttoria per accertare compiutamente i fatti rilevanti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto l’acquisizione, presso il Ministero, della documentazione posta a fondamento delle risultanze ispettive e del decreto di scioglimento, comprendente l’elenco dei soci e i relativi impegni contributivi, le dichiarazioni sull’interesse all’assegnazione degli alloggi, la documentazione sui requisiti soggettivi previsti dall’art. 16 l.r. Lazio n. 12/1999, la composizione del consiglio di amministrazione, gli incarichi dei suoi componenti in altri enti del settore, le schede di versamento, i bilanci e la documentazione relativa a finanziamenti o pagamenti effettuati da consorzi o società terze, oltre a ogni altro documento rilevante. Il deposito dovrà avvenire in formato digitale, in modo ordinato e corredato da indice analitico, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 29 aprile 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 2545-septiesdecies c.c.

    Richiamato quale base normativa del decreto ministeriale di scioglimento d’ufficio della cooperativa con contestuale nomina del commissario liquidatore; la sua applicazione non è stata ancora valutata nel merito.

  • art. 16 l.r. Lazio n. 12/1999

    Richiamato quale disposizione che individua i requisiti soggettivi per l’accesso al contributo regionale relativo al programma edilizio PNEA; il possesso di tali requisiti costituisce uno degli oggetti dell’istruttoria disposta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un provvedimento amministrativo dipende da risultanze ispettive e la documentazione sottostante non è acquisita al giudizio, il giudice può disporre l’acquisizione d’ufficio degli atti necessari per verificare compiutamente i fatti rilevanti.
  • Gli incombenti istruttori devono essere eseguiti mediante deposito ordinato e adeguatamente indicizzato della documentazione, così da consentire una consultazione agevole e intellegibile degli atti da parte del giudice e delle parti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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