Cassazione Penale, Ordinanza n. 24087/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Genova aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale, con aumento per la continuazione rispetto a una precedente sentenza del Tribunale di Genova. Con il ricorso per cassazione, l'imputato deduceva l'omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva di applicare, per il reato di cui all'art. 651 c.p., la sola pena pecuniaria. Sosteneva che, ai fini della valutazione della minima gravità della condotta, non fosse stato considerato il suo stato di alterazione al momento del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse già fornito ampia e adeguata motivazione sul perché la condotta non potesse essere qualificata di minima gravità e, quindi, sanzionata soltanto con pena pecuniaria. Il motivo è stato considerato una mera riproposizione del gravame di merito, senza reale confronto con la risposta del giudice di appello, e perciò generico e aspecifico. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato per cui era stata chiesta l'applicazione della sola pena pecuniaria; la Corte non ne affronta il merito, ma rileva che la motivazione della sentenza impugnata esclude la minima gravità della condotta.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la Corte richiama la necessità di verificare se vi siano elementi per escludere la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.
Richiamato come norma incriminatrice relativa al rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale, rispetto alla quale era stata sollecitata la sola pena pecuniaria.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui la somma alla cassa delle ammende non va irrogata se risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una doglianza già dedotta in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- La censura che denunci omessa motivazione non è ammissibile quando la sentenza impugnata abbia in realtà affrontato e spiegato il punto controverso.
- La deduzione di un vizio motivazionale deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare perché la risposta del giudice di merito sarebbe illogica, mancante o non pertinente, non essendo sufficiente reiterare la richiesta già respinta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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