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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 127/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per tentato furto aggravato; censura della motivazione (presunto rinvio per relationem alla sentenza di primo grado) e del diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Il ricorrente rilevava di aver ammesso le responsabilità e di vivere in condizioni di abbandono, e sosteneva che il reato, essendosi arrestato nel tentativo, non avesse prodotto danno effettivo e che il valore dei beni dovesse essere valutato anche in considerazione dell'identità del soggetto passivo (una grande catena di supermercati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente affrontato e confutato le doglianze d'appello con motivazione specifica e non mera rimessione alla pronuncia di primo grado. Ha considerato generiche le censure sulle attenuanti: le ammissioni dell'imputato avevano scarsa rilevanza dato l'arresto in flagranza, i beni non erano per la maggior parte di prima necessità e i precedenti penali hanno legittimamente influito sul diniego delle attenuanti. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui conta principalmente l'entità oggettiva del danno (deve essere lievissimo) e non la capacità economica del danneggiato; pertanto il motivo è infondato. Nota procedurale: la notificazione della requisitoria del Procuratore Generale è stata tardiva rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 8, L. n. 176/2020, ma la difesa non ha sollevato la questione. Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante richiede che il pregiudizio cagionato sia lievissimo; si valuta prioritariamente l'entità economica oggettiva del danno e gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa; la capacità economica del danneggiato ha valore sussidiario e rileva solo se il danno è tale da rendere dubbia la sua rilevanza.

  • art. 61 n. 7 c.p.

    Richiamata nella motivazione come parametro giurisprudenziale collegato alle valutazioni sull'aggravante, ma i principi evocati dal ricorrente (relativi a detta norma) non impongono una diversa valutazione dell'attenuante contestata.

  • art. 23, comma 8, L. n. 176/2020

    Termine processuale relativo alla notificazione della requisitoria del Procuratore Generale: nel caso di specie è stato violato ma la difesa non ha eccepito la nullità o irregolarità, per cui la questione è stata considerata tacitamente abbandonata.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 5, Sent. n. 49592/2014; Sez. 2, Sent. n. 5049/2020; Sez. 4, Sent. n. 6635/2017)

    Costante orientamento secondo cui, ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., prevale la valutazione oggettiva della lieve entità del danno; la capacità economica del danneggiato è considerazione secondaria e non sostitutiva della verifica del danno effettivo.

Massime di principio

  • La mera ammissione di responsabilità non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti se l'arresto in flagranza o altri elementi (es. precedenti penali) ne riducono la rilevanza.
  • Per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è determinante l'entità oggettiva del danno: deve risultare lievissima nel suo valore economico e negli effetti subiti dalla persona offesa; la capacità economica del danneggiato può essere valutata solo in via sussidiaria.
  • I giudici del merito devono motivare specificamente il rigetto o il riconoscimento delle circostanze attenuanti; tuttavia, censure generiche che non indicano quali argomentazioni non siano state affrontate risultano inammissibili o infondate.
  • Le irregolarità procedurali (es. notifiche tardive) possono essere rilevate dalla Corte solo se efficacemente dedotte dalla difesa; la mancata eccezione comporta generalmente la loro perdita.
  • La valutazione della rilevanza economica del bene oggetto di furto non può essere condotta tenendo conto solo dell'identità del soggetto passivo (es. grande catena): conta il valore oggettivo della cosa e gli effetti concreti subiti dalla vittima.

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