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Ordinanza

Ordinanza n. 70/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00263/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare e dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, contestando la reiezione della domanda cautelare e la declaratoria di irricevibilità del ricorso. Il Consiglio di Stato, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha esaminato il fumus boni iuris e ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze, condividendo la valutazione del TAR secondo cui la portata lesiva del provvedimento amministrativo era percepibile già prima dell’accesso agli atti del procedimento. Il testo non specifica il contenuto sostanziale del provvedimento amministrativo impugnato né gli ulteriori motivi dedotti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris in ragione della correttezza, a una prima e sommaria delibazione, della declaratoria di irricevibilità pronunciata dal TAR. In particolare, la lesività dell’atto era conoscibile anteriormente all’accesso agli atti, sicché l’accesso non poteva differire il termine per l’impugnazione. È stata inoltre revocata, limitatamente alla fase cautelare d’appello, l’ammissione al gratuito patrocinio disposta presso il TAR, per manifesta infondatezza dell’appello cautelare. Le spese della fase cautelare d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, richiamato unitamente al GDPR, per l’oscuramento delle generalità della parte interessata e delle altre persone fisiche citate.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della persona mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, il giudice amministrativo può respingere l’istanza quando, a una prima e sommaria delibazione, le censure risultino manifestamente infondate e non emerga il fumus boni iuris.
  • La lesività di un provvedimento amministrativo, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, può essere percepibile anche prima dell’accesso agli atti; l’accesso successivo non differisce necessariamente il momento di piena conoscenza né rende tempestiva un’impugnazione tardiva.
  • La manifesta infondatezza dell’appello cautelare può giustificare la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio limitatamente alla fase cautelare d’appello.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

Testo integrale

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