Cassazione Civile, Sentenza n. 34397/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro: l'Amministrazione richiedeva l'applicazione dell'aliquota proporzionale dell'1% sulla sentenza che aveva, con accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, ammesso la domanda di ammissione della Parmalat S.p.A. al passivo chirografario della Parma A.C. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. I ricorrenti sostenevano che la precedente ordinanza di ammissione al passivo con riserva fosse un mero atto processuale e che l'accoglimento non costituisse un vero accertamento del credito tale da giustificare l'aliquota proporzionale; chiedevano quindi l'applicazione della misura fissa. Inoltre censuravano la liquidazione "in forma globale" delle spese processuali impedendo la verifica del rispetto delle tariffe forensi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza di ammissione al passivo con riserva avesse carattere meramente processuale e che la sentenza di accoglimento dell'opposizione costituisse un accertamento giudiziale concreto della sussistenza del credito, qualificabile come provvedimento giudiziario di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e quindi soggetto all'aliquota proporzionale dell'1% ai sensi dell'art. 8 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986. Sulla contestazione delle spese, il motivo è stato ritenuto astratto e respinto: il rimborso forfettario delle spese generali ex art. 15 della tariffa forense è dovuto automaticamente e non richiede specifica allegazione. Condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio per complessivi euro 8.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e oneri di legge, e statuizione sulla sussistenza dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, Tariffa, Parte I, art. 8, lettere c) e d)
art. 8, Parte I, lettere c) e d.
La Corte ha interpretato che le sentenze che accertano diritti a contenuto patrimoniale rientrano tra i provvedimenti soggetti all'aliquota proporzionale dell'1% prevista dall'art. 8 della Tariffa
Richiamato nel quadro delle norme sul registro; la decisione lo considera coerente con l'applicazione dell'aliquota proporzionale alle pronunce di accertamento giudiziale
Legge fallimentare, art. 98 (versione ratione temporis)
L'art. 98 disciplina la prova dei crediti in sede fallimentare: la Corte ha ritenuto che la sentenza di accoglimento dell'opposizione comporti un accertamento concreto del credito rilevante anche ai fini dell'imposta di registro
Disposizioni generali della tariffa forense, art. 15
Il rimborso forfettario delle spese generali spetta automaticamente al professionista e non necessita di specifica allegazione o espressa richiesta, per cui la censura sulla liquidazione "in forma globale" è risultata astratta
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
art. 13, comma 1 quater; comma 1 bis
La Corte ha dato atto della sussistenza del presupposto per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi delle disposizioni citate
Massime di principio
- Una sentenza che, con accoglimento di opposizione allo stato passivo, accerta la sussistenza di un credito ha natura di provvedimento di accertamento patrimoniale e, ai fini dell'imposta di registro, è generalmente soggetta all'aliquota proporzionale prevista dalla Tariffa (1%) e non alla misura fissa
- L'ordinanza di ammissione al passivo con riserva ha carattere essenzialmente processuale: la riserva per mancata documentazione non impedisce che un successivo provvedimento di accoglimento costituisca accertamento giurisdizionale rilevante ai fini fiscali
- Le censure sulla liquidazione delle spese processuali devono essere concrete e specifiche: la mera asserzione di una liquidazione "globale" è insufficiente se non si dimostra la violazione delle tariffe applicabili
- Il rimborso forfettario delle spese generali spettanti al professionista (art. 15 tariffa forense) è dovuto anche in assenza di espressa richiesta e va tenuto in conto nella liquidazione delle spese
- La soccombenza in Cassazione comporta l'obbligo di rifondere le spese del grado e può anche determinare l'applicazione di contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa sui diritti e contributi di causa
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