Cassazione Penale, Sentenza n. 22566/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del 9-10 agosto — 18 settembre 2023 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva annullato, limitatamente a due capi di imputazione, l'ordinanza del GIP del 20 giugno 2023 che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per più reati (associazione per delinquere di stampo mafioso - capo 1; tentata estorsione - capo 2; associazione dedita al narcotraffico - capo 35; delitti in materia di sostanze stupefacenti - capi 37, 55, 56, 57, 58; nonché capi di favoreggiamento poi annullati - capi 44 e 71).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia resa dal ricorrente il 21/02/2024 (dichiarazione all'Ufficio matricola e comunicazione via PEC dell'avvocato). A seguito dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 500,00. Disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in ragione della rinuncia sopravvenuta del ricorrente; l'art. 591(1)(d) individua la rinuncia come causa di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
A norma di tale articolo la pronuncia di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può essere disposto il versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha quantificato tale somma in euro 500,00 in base alle questioni dedotte.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali alla decisione; la norma riguarda gli obblighi amministrativi successivi alle pronunce della Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se manifestata in modo chiaro e ricevuta dall'ufficio competente (anche tramite dichiarazione in carcere o PEC), determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia non comporta decisione sul merito delle questioni dedotte: il procedimento viene chiuso per mancanza di azione del ricorrente.
- La rinuncia può avere conseguenze economiche: il giudice della Corte può condannare il rinunciante alle spese processuali e a un pagamento alla Cassa delle Ammende in base all'art. 616 c.p.p.; l'importo è determinato equitativamente in relazione alle questioni presentate.
- Per essere efficace la rinuncia deve essere univoca e documentabile (es. atto in cancelleria, dichiarazione all'ufficio matricola, comunicazione PEC dell'avvocato). Si consigliano forme scritte e/o verbali rese in udienza o davanti a ufficiale per evitare contestazioni.
- Occorre distinguere tra rinuncia e revoca della nomina difensiva: la revoca della procura non equivale automaticamente a rinuncia al ricorso a meno che il ricorrente non dichiari espressamente di rinunciare; la Corte valuta la manifestazione complessiva della volontà del ricorrente.
- Prima di optare per la rinuncia è opportuno valutare le conseguenze pratiche (per esempio permanenza o cessazione di misure cautelari) in quanto l'inammissibilità per rinuncia non modifica automaticamente le misure adottate nei gradi precedenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22289/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22290/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22291/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22293/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22295/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22296/2024 del 04/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →