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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22566/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del 9-10 agosto — 18 settembre 2023 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva annullato, limitatamente a due capi di imputazione, l'ordinanza del GIP del 20 giugno 2023 che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per più reati (associazione per delinquere di stampo mafioso - capo 1; tentata estorsione - capo 2; associazione dedita al narcotraffico - capo 35; delitti in materia di sostanze stupefacenti - capi 37, 55, 56, 57, 58; nonché capi di favoreggiamento poi annullati - capi 44 e 71).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia resa dal ricorrente il 21/02/2024 (dichiarazione all'Ufficio matricola e comunicazione via PEC dell'avvocato). A seguito dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 500,00. Disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in ragione della rinuncia sopravvenuta del ricorrente; l'art. 591(1)(d) individua la rinuncia come causa di inammissibilità del ricorso in Cassazione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    A norma di tale articolo la pronuncia di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può essere disposto il versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha quantificato tale somma in euro 500,00 in base alle questioni dedotte.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Rinvio alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali alla decisione; la norma riguarda gli obblighi amministrativi successivi alle pronunce della Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se manifestata in modo chiaro e ricevuta dall'ufficio competente (anche tramite dichiarazione in carcere o PEC), determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia non comporta decisione sul merito delle questioni dedotte: il procedimento viene chiuso per mancanza di azione del ricorrente.
  • La rinuncia può avere conseguenze economiche: il giudice della Corte può condannare il rinunciante alle spese processuali e a un pagamento alla Cassa delle Ammende in base all'art. 616 c.p.p.; l'importo è determinato equitativamente in relazione alle questioni presentate.
  • Per essere efficace la rinuncia deve essere univoca e documentabile (es. atto in cancelleria, dichiarazione all'ufficio matricola, comunicazione PEC dell'avvocato). Si consigliano forme scritte e/o verbali rese in udienza o davanti a ufficiale per evitare contestazioni.
  • Occorre distinguere tra rinuncia e revoca della nomina difensiva: la revoca della procura non equivale automaticamente a rinuncia al ricorso a meno che il ricorrente non dichiari espressamente di rinunciare; la Corte valuta la manifestazione complessiva della volontà del ricorrente.
  • Prima di optare per la rinuncia è opportuno valutare le conseguenze pratiche (per esempio permanenza o cessazione di misure cautelari) in quanto l'inammissibilità per rinuncia non modifica automaticamente le misure adottate nei gradi precedenti.

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