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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23576 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dell’ICI versata per gli anni 1993-2000. La CTR della Campania, con sentenza n. 241/07/08 depositata il 23 settembre 2008, aveva accolto parzialmente l’appello del Comune contro la sentenza della CTP di Napoli n. 421/03/2006, negando il rimborso per gli anni 1993-1999 e mantenendolo per il 2000. La società ha proposto due motivi: in primo luogo, ha sostenuto che la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato perché il Comune non avrebbe prodotto la cartolina di ritorno del piego contenente l’appello, e che la sola dichiarazione di conformità con i riferimenti di protocollo e raccomandata non bastasse; ha inoltre denunciato la violazione del contraddittorio. In secondo luogo, ha contestato il criterio di determinazione della base imponibile ICI, sostenendo che la CTR avesse utilizzato il costo storico dell’immobile, anziché il valore catastale, e ha affermato che la disciplina richiamata non si applicava ai fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, appartenenti a imprese e distintamente contabilizzati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo, assorbendo ogni ulteriore questione e senza esaminare i due motivi nel merito. La sentenza della CTR era stata depositata il 23 settembre 2008; trattandosi di giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009, il termine lungo per impugnare era di un anno, cui si aggiungeva la sospensione feriale. La Corte ha indicato nel 7 novembre 2009 la scadenza e ha ritenuto tardivo il ricorso notificato nel novembre 2012. Ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    Il ricorso va proposto, entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla comunicazione o - se anteriore - dalla notificazione di essa (o, comunque, entro il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. e quindi entro un anno - maggiorato della sospensione feriale, se applicabile - dal suo deposito, se trattasi di giudizio intrapreso in primo grado prima del 4.7.09, come nella fattispecie, o, per quelli intrapresi dopo, entro sei mesi dal deposito, maggiorati della sospensione feriale se applicabile).

    Per i giudizi iniziati in primo grado prima del 4 luglio 2009, il termine lungo per proporre ricorso per Cassazione è di un anno dal deposito della sentenza, aumentato della sospensione feriale quando applicabile; per i giudizi successivi è di sei mesi, anch’essi eventualmente aumentati della sospensione feriale.

Massime di principio

  • Prima di affrontare i motivi di merito, occorre verificare che l’impugnazione sia stata proposta entro il termine applicabile: la tardività rende il ricorso inammissibile e assorbe le altre questioni.
  • Per individuare il termine lungo d’impugnazione va considerata la data d’inizio del giudizio di primo grado: per quelli iniziati prima del 4 luglio 2009 si applicava il termine annuale; per quelli successivi, il termine semestrale, con l’eventuale sospensione feriale.
  • La tardività del ricorso comporta anche la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità, secondo quanto liquidato dal giudice.

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