Cassazione Penale, Ordinanza n. 16741/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/02/2025, che aveva confermato la responsabilità per evasione dagli arresti domiciliari. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in modo ritenuto generico, la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 385 c.p., sostenendo in sostanza che non fossero integrati i presupposti del delitto; inoltre deduceva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., invocando la tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti i motivi erano affetti da genericità e si risolvevano in una critica non specifica della motivazione della Corte di appello di Bari, la quale era invece ritenuta congrua e conforme all'orientamento consolidato secondo cui integra evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, a prescindere da durata, distanza o motivi. È stata ritenuta adeguata anche la motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto, fondata sulla gravità concreta della condotta, per la distanza percorsa e la durata dell'allontanamento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di evasione si configura in caso di qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione; non rilevano la durata dell'allontanamento, la distanza percorsa né i motivi che hanno indotto il soggetto a sottrarsi alla vigilanza custodiale.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in ragione della gravità concreta della condotta, valutata anche in base alla distanza percorsa e alla durata dell'allontanamento.
Dall'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di evasione dagli arresti domiciliari, ogni allontanamento non autorizzato integra il reato, senza che assumano rilievo la brevità del tempo trascorso fuori, la limitata distanza dello spostamento o le ragioni soggettive dell'agente.
- Le doglianze di ricorso per cassazione che si limitino a contrapporre affermazioni generiche alla motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili quando non si confrontano specificamente con le argomentazioni della Corte di merito.
- La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la concreta modalità della condotta evidenzi un apprezzabile disvalore, desumibile anche da durata dell'allontanamento e distanza percorsa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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