Cassazione Civile, Ordinanza n. 35371/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2007 per 158 giornate, a fronte delle sole 13 giornate riconosciute dall'INPS. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo maturata la decadenza dall'azione ex art. 22 l. n. 83/1970, poiché era decorso oltre il termine tra la pubblicazione degli elenchi all'albo pretorio e il deposito del ricorso amministrativo. Con l'unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 9-quinquies, comma 3, d.l. n. 510/1996, conv. in l. n. 608/1996, e dell'art. 22 l. n. 83/1970, sostenendo che, in caso di mancata iscrizione totale o parziale, il dies a quo non decorre dalla pubblicazione dell'elenco, ma dalla notificazione individuale all'interessato; ha inoltre dedotto che la pubblicazione dell'elenco annuale era avvenuta in ritardo rispetto al termine di legge e quindi non poteva far decorrere la decadenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato l'impostazione della sentenza impugnata sulla decorrenza della decadenza. Ha affermato che, per gli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli a tempo determinato, l'affissione all'albo pretorio del comune vale come notificazione collettiva agli interessati e da essa decorre il termine decadenziale per impugnare. La notificazione individuale è prevista solo per i successivi provvedimenti di cancellazione, iscrizione o disconoscimento parziale adottati dall'INPS dopo la pubblicazione degli elenchi. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Individua il termine decadenziale per l'impugnazione dell'iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi agricoli nel caso in esame, coordinato con la disciplina speciale sulla pubblicazione degli elenchi.
art. 9-quinquies, comma 1, d.l. n. 510/1996, conv. in l. n. 608/1996
Prevede l'elenco nominativo annuale dei lavoratori agricoli a tempo determinato, oggetto della controversia.
art. 9-quinquies, comma 3, d.l. n. 510/1996, conv. in l. n. 608/1996
Disciplina il regime degli elenchi e la decorrenza del termine di impugnazione richiamato dalla ricorrente.
art. 9-quinquies, comma 4, d.l. n. 510/1996, conv. in l. n. 608/1996
Stabilisce che l'affissione dell'elenco all'albo pretorio vale come notificazione collettiva agli interessati; la notificazione individuale riguarda invece i provvedimenti successivi di cancellazione, iscrizione o disconoscimento parziale.
Richiamato per il termine di 30 giorni collegato all'impugnazione amministrativa degli elenchi.
Citato come norma relativa ai controlli INPS che possono dar luogo a provvedimenti individuali successivi sugli elenchi.
Richiamato come previsione originaria dell'elenco nominativo annuale dei lavoratori agricoli.
Massime di principio
- Per gli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli a tempo determinato, la pubblicazione all'albo pretorio comunale costituisce notificazione collettiva e fa decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione.
- La notificazione individuale al lavoratore non è richiesta per la formazione e pubblicazione degli elenchi annuali, ma solo per i successivi provvedimenti adottati dopo la pubblicazione e riguardanti cancellazioni, iscrizioni o disconoscimenti parziali.
- In materia di iscrizione negli elenchi agricoli, la disciplina speciale sulla pubblicazione degli elenchi prevale quale criterio di decorrenza del termine di decadenza, salvo l'ipotesi di provvedimenti individuali successivi.
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