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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35371/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2007 per 158 giornate, a fronte delle sole 13 giornate riconosciute dall'INPS. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo maturata la decadenza dall'azione ex art. 22 l. n. 83/1970, poiché era decorso oltre il termine tra la pubblicazione degli elenchi all'albo pretorio e il deposito del ricorso amministrativo. Con l'unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 9-quinquies, comma 3, d.l. n. 510/1996, conv. in l. n. 608/1996, e dell'art. 22 l. n. 83/1970, sostenendo che, in caso di mancata iscrizione totale o parziale, il dies a quo non decorre dalla pubblicazione dell'elenco, ma dalla notificazione individuale all'interessato; ha inoltre dedotto che la pubblicazione dell'elenco annuale era avvenuta in ritardo rispetto al termine di legge e quindi non poteva far decorrere la decadenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato l'impostazione della sentenza impugnata sulla decorrenza della decadenza. Ha affermato che, per gli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli a tempo determinato, l'affissione all'albo pretorio del comune vale come notificazione collettiva agli interessati e da essa decorre il termine decadenziale per impugnare. La notificazione individuale è prevista solo per i successivi provvedimenti di cancellazione, iscrizione o disconoscimento parziale adottati dall'INPS dopo la pubblicazione degli elenchi. Ne consegue il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per gli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli a tempo determinato, la pubblicazione all'albo pretorio comunale costituisce notificazione collettiva e fa decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione.
  • La notificazione individuale al lavoratore non è richiesta per la formazione e pubblicazione degli elenchi annuali, ma solo per i successivi provvedimenti adottati dopo la pubblicazione e riguardanti cancellazioni, iscrizioni o disconoscimenti parziali.
  • In materia di iscrizione negli elenchi agricoli, la disciplina speciale sulla pubblicazione degli elenchi prevale quale criterio di decorrenza del termine di decadenza, salvo l'ipotesi di provvedimenti individuali successivi.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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