Ordinanza n. 1145/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’informazione antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS-, adottata dal Prefetto di Napoli ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), notificata al ricorrente in -OMISSIS-, con la quale è stata attestata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa individuale -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Napoli ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva deducendo, tra l'altro, la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92 d.lgs. 159/2011. Nel procedimento erano state valorizzate una condanna, divenuta irrevocabile nel 2006, per fatti risalenti al 2003 e aggravati dal metodo mafioso, nonché la recente acquisizione da parte del ricorrente del 50% delle quote di una società insieme a un soggetto ritenuto esponente di un clan mafioso, anch'egli titolare del 50%, sebbene la società fosse rimasta di fatto inattiva e priva di fatturato. Il ricorrente ha contestato la perdurante valenza indiziaria di tali elementi, evidenziando il carattere risalente della condanna, l'avvenuta espiazione della pena e l'assenza di operatività della società. È stata inoltre proposta domanda cautelare, sostenendo che l'interdittiva determinasse la cessazione immediata dell'attività imprenditoriale, unico mezzo di sostentamento del ricorrente e della sua famiglia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso interinalmente gli effetti dell'informazione antimafia interdittiva. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il provvedimento produceva in pratica la cessazione immediata dell'attività imprenditoriale, dedotta come unico mezzo di sostentamento del ricorrente e della sua famiglia. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto meritevole di favorevole considerazione la censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale ex art. 92 d.lgs. 159/2011. Il giudice ha osservato che, in assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità, il contraddittorio costituisce la regola e svolge una funzione non soltanto difensiva, ma anche proattiva e dinamica, consentendo eventuali operazioni di self-cleaning e l'accesso agli istituti di prevenzione collaborativa. L'interdittiva non risultava sorretta da una motivazione specifica sulla deroga al contraddittorio, limitandosi a un richiamo apodittico e routinario all'urgenza. Il TAR ha inoltre considerato rilevante che le circostanze contestate dal ricorrente avrebbero dovuto essere previamente sottoposte al vaglio del contraddittorio e che l'attività di commercio di prodotti ortofrutticoli non poteva presumersi particolarmente esposta al pericolo infiltrativo per il suo grado di importanza economica. La sospensione è stata disposta senza pregiudicare la facoltà dell'Amministrazione di riattivare il procedimento mediante la prescritta comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011. Il merito è stato fissato per il 27 gennaio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa dell'informazione antimafia interdittiva.
Richiamato quale base normativa dell'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.
Il contraddittorio procedimentale costituisce, in assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità, un passaggio preliminare necessario; la sua deroga richiede una motivazione specifica e non può fondarsi su un richiamo astratto e routinario all'urgenza.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Prevede la comunicazione necessaria per l'attivazione del contraddittorio procedimentale, la cui omissione è stata ritenuta assistita da fumus boni iuris.
art. 92, comma 2-quater, d.lgs. 159/2011
Il contraddittorio può consentire operazioni di self-cleaning, evidenziandone la funzione proattiva e dinamica.
Gli istituti di prevenzione collaborativa sono indicati come ulteriori strumenti che il contraddittorio può favorire.
Richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta e accordata.
Massime di principio
- In assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità, il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92 d.lgs. 159/2011 deve essere attivato prima dell'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.
- La deroga al contraddittorio procedimentale antimafia non può essere giustificata da un mero richiamo astratto, generico o routinario all'urgenza, ma richiede una motivazione specifica riferita alle concrete circostanze del caso.
- Il contraddittorio nel procedimento per l'adozione dell'informazione antimafia ha una funzione non solo difensiva, ma anche proattiva e dinamica, poiché consente all'impresa di rappresentare elementi rilevanti, promuovere operazioni di self-cleaning e valutare l'accesso agli istituti di prevenzione collaborativa.
- La mancata attivazione del contraddittorio può presentare fumus boni iuris quando gli elementi valorizzati dall'amministrazione siano specificamente contestabili per la loro risalenza, per l'avvenuta espiazione della pena, per l'assenza di operatività societaria o per la non dimostrata particolare esposizione infiltrativa dell'attività esercitata.
- La sospensione cautelare dell'informazione antimafia interdittiva può essere disposta quando i suoi effetti determinino l'immediata cessazione dell'attività imprenditoriale e tale pregiudizio costituisca un grave danno al sostentamento dell'interessato e della sua famiglia, ferma la possibilità dell'amministrazione di riattivare il procedimento nel rispetto del contraddittorio.
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