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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18798/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli attori avevano chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento dell'adeguata remunerazione per gli anni di frequenza dei corsi di specializzazione medica oppure, in via subordinata, al risarcimento del danno per la mancata e tardiva attuazione delle direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione e la Corte d'appello aveva confermato, individuando il dies a quo nella data di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999, ritenuta momento di consolidamento dell'inadempimento statale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme interne ed eurounitarie e del principio di effettività, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima del 17 maggio 2011, quando sarebbero state chiarite giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011 e dell'art. 2947 c.c., oltre a ultrapetizione e giudicato interno, sostenendo che la norma del 2011 non potesse incidere retroattivamente sui diritti anteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito il principio consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento delle direttive sulla formazione dei medici specializzandi, per i corsi iniziati dopo l'applicabilità del regime eurounitario e fino all'anno accademico 1990-1991, si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999, che ha reso manifesto l'inadempimento statale e la parziale attuazione normativa. Ha inoltre escluso che le incertezze giurisprudenziali successive su giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva possano spostare il dies a quo, e ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto contro un passaggio ad abundantiam e comunque contrastante con l'orientamento consolidato sull'applicazione dell'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011 ai termini prescrizionali ancora pendenti al 1° gennaio 2012. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per censurare la sentenza impugnata per violazione di legge.

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata si conformava a un orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 267 TFUE

    La Corte ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, ritenendo la questione già risolta in modo chiaro e non dubbio.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti e nel confronto con la disciplina sopravvenuta; la Corte ribadisce che, per i diritti ancora pendenti al 1° gennaio 2012, opera il regime introdotto dall'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011 secondo i criteri già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2934 c.c.

    Norma richiamata nel primo motivo in tema di prescrizione del diritto.

  • art. 2935 c.c.

    Norma richiamata nel primo motivo in tema di decorrenza della prescrizione.

  • art. 2938 c.c.

    Norma richiamata nel primo motivo in tema di rilevabilità della prescrizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per dedurre ultrapetizione; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 329, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per dedurre violazione del giudicato interno.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ha condannato i ricorrenti per responsabilità processuale aggravata, qualificando il ricorso come temerario e abusivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 11 l. n. 370 del 1999

    È la norma che ha reso manifesto l'inadempimento statale e ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 27 ottobre 1999 per i soggetti esclusi dalla parziale attuazione.

  • art. 4, comma 43, l. n. 183 del 2011

    Disciplina sopravvenuta sulla prescrizione del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie; per la Corte ha efficacia solo per i fatti successivi al 1° gennaio 2012, secondo l'interpretazione consolidata.

  • art. 4, legge 25 marzo 1958, n. 260

    L'erronea evocazione del diverso organo statale è qualificata come mera irregolarità sanabile.

  • art. 4, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 10, secondo comma, c.p.c.

    Usato per determinare il valore della causa sommando gli accessori richiesti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Base della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel bilanciamento tra accesso alla giustizia e ragionevole durata del processo; la Corte ha ritenuto compatibile la soluzione adottata con il diritto di accesso al tribunale.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    Norma richiamata dai ricorrenti nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • artt. 5 e 189 del Trattato CEE

    Norme eurounitarie richiamate dai ricorrenti per sostenere la violazione derivante dal mancato recepimento delle direttive.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo in connessione con il rispetto degli obblighi europei.

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    Norma invocata dai ricorrenti a sostegno del diritto a tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dai ricorrenti per il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • Direttiva CEE n. 75/362

    Indicata quale fonte eurounitaria del diritto alla remunerazione dei medici specializzandi.

  • Direttiva CEE n. 75/363

    Indicata quale fonte eurounitaria del diritto alla remunerazione dei medici specializzandi.

  • Direttiva CEE n. 82/76

    Indicata quale fonte eurounitaria del diritto alla remunerazione dei medici specializzandi; la Corte la considera, insieme alle altre, oggetto della tardiva e incompleta trasposizione interna.

  • Direttiva CEE n. 93/16

    La Corte osserva che non ha introdotto un ulteriore obbligo quanto alla misura della borsa di studio per i periodi precedenti.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È l'atto con cui è stata realizzata la trasposizione interna, seppur tardiva e incompleta, del regime europeo sulla remunerazione dei medici specializzandi.

Massime di principio

  • Per i medici specializzandi che abbiano frequentato corsi rientranti nel regime eurounitario e conclusi entro l'anno accademico 1990-1991, il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento delle direttive comunitarie si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999.
  • La decorrenza della prescrizione non dipende dall'avvenuto chiarimento, in giurisprudenza, della giurisdizione, della natura dell'azione o della legittimazione passiva, poiché tali profili non impediscono al danneggiato di far valere il diritto né sospendono il decorso del termine.
  • L'erronea evocazione in giudizio di un diverso organo statale non impedisce l'instaurazione del rapporto processuale quando il soggetto passivamente legittimato sia comunque lo Stato; l'errore integra una mera irregolarità sanabile.
  • L'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011 opera sul piano della prescrizione dei diritti da mancata attuazione delle direttive comunitarie secondo la disciplina transitoria già affermata dalla giurisprudenza di legittimità, con applicazione del nuovo termine quinquennale ai rapporti ancora pendenti al 1° gennaio 2012 nei limiti indicati dalla norma vivente.
  • Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa sia già risolta da un orientamento consolidato e non sussista un dubbio ragionevole sulla compatibilità della regola interna con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già costantemente disattese dalla giurisprudenza consolidata, senza seri argomenti per una rimeditazione, può essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. e, se pretestuoso, può giustificare la condanna per responsabilità processuale aggravata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessarioRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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