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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46190/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che, in sede di rinvio, aveva confermato la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo plurimo) a seguito di un sinistro del 17/10/2014 causato dall'avulsione di ruote di un autoarticolato. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge con riferimento all'art. 43, comma 3 c.p., contestando la valutazione della colpa (sia generica che specifica) e la valutazione delle dichiarazioni del consulente tecnico del P.M. e dei testi a discarico (sostenendo che riparazioni e rassicurazioni non avrebbero imposto l'obbligo di fermarsi); (2) violazione di legge con riferimento agli artt. 589 e 45 c.p., deducendo la configurabilità del caso fortuito/forza maggiore poiché l'evento sarebbe stato imprevedibile o inevitabile e nondimeno non rilevante la velocità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti consistessero in una richiesta di riconsiderazione delle prove e della valutazione delle dichiarazioni testimoniali e perizie, operazione non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata era stata motivata nel ritenere che prima dell'avulsione delle ruote si erano manifestate per un apprezzabile lasso di tempo vibrazioni e rumori percepibili dal conducente; che non risultavano rassicurazioni efficaci tali da escludere l'obbligo di prudenza; e che, pertanto, era esigibile dal conducente l'adozione di misure conservative (fermarsi o rallentare con idonei comandi) idonee a prevenire l'evento. La Cassazione ha escluso la sussistenza del caso fortuito e della forza maggiore alla luce della percepibilità degli avvisaglie e della prevedibilità delle misure idonee. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per la determinazione colposa della causa di inammissibilità e alla rifusione alle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa quantificate in complessivi euro 1.755,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Rilevato che il reato contestato è l'omicidio colposo plurimo; la Corte ha confermato che la responsabilità può fondarsi non sulla causa materiale del distacco delle ruote ma sulla condotta colposa del conducente che, pur percependo avvisaglie (rumori/vibrazioni), non ha adottato le misure prudenziali idonee ad evitare l'evento.

  • art. 43, comma 3 cod. pen.

    La censura relativa alla colpa generica e specifica è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione probabilmente fattuale delle prove; la Corte ha confermato che, alla luce delle risultanze tecniche e testimoniali, la colpa è configurabile poiché era esigibile una condotta prudente dinanzi a segni avvertibili di malfunzionamento.

  • art. 45 cod. pen.

    L'esimente della forza maggiore è stata esclusa perché l'evento è stato preceduto da segni percepibili che avrebbero consentito al conducente di adottare contromisure; la forza maggiore sussiste solo quando, pur avendo fatto tutto il possibile, l'agente non poteva impedire l'evento.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che chiedono una nuova valutazione delle prove o delle dichiarazioni testimoniali sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Se prima dell'evento si manifestano avvisaglie percepibili (rumori, vibrazioni, anomalie di marcia), il conducente ha l'obbligo prudenziale di adottare misure idonee (rallentare, fermarsi, usare freno motore) per evitare il pericolo; la mancata reazione può integrare colpa.
  • Le rassicurazioni da parte dell'officina o terzi devono risultare provate e riferirsi esplicitamente ai rischi concretamente sopravvenuti per escludere l'obbligo di vigilanza del conducente; la mera esecuzione di manutenzione non costituisce di per sé prova di tranquillizzazione rispetto a futuri malfunzionamenti.
  • Caso fortuito e forza maggiore sono esclusi quando l'evento ha avuto una fase prodromica percepibile e vi erano misure realistiche e accessibili che avrebbero potuto impedire l'evento.
  • In processi penali di responsabilità per sinistri, le conclusioni tecniche corroborate da rilievi materiali (es. segni di strisciamento, parti trovate sul luogo, deformazioni) hanno forte valenza probatoria e legittimano i giudici a ritenere la percepibilità degli avvisaglie da parte del soggetto.

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