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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13355/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista, mentre percorreva un raccordo stradale regionale, urtava improvvisamente un capriolo attraversato sulla carreggiata e riportava danni all'autovettura quantificati in oltre quattromila euro. In primo grado conveniva in giudizio la Regione e ANAS chiedendo il risarcimento; il giudice di pace accoglieva la domanda nei confronti della Regione. In appello la Regione otteneva la riforma della decisione e il rigetto della domanda. In cassazione il danneggiato proponeva un unico motivo, denunciando ex art. 360, n. 4, c.p.c. errata/illogica motivazione e violazione dell'art. 2052 c.c., sostenendo che dovesse applicarsi il regime speciale di responsabilità per danni cagionati da animali anziché la disciplina generale dell'art. 2043 c.c. La Corte esamina la censura alla luce dei principi appena enunciati in precedenti gemelli del 2026 sulla responsabilità per danni da fauna selvatica nella circolazione stradale: non basta provare il mero impatto tra veicolo e animale selvatico, ma occorre allegare e provare la dinamica completa del sinistro e la riconducibilità dell'evento, esclusiva o quantomeno concorrente, al comportamento dell'animale in correlazione con la condotta di guida. Nel caso concreto il Tribunale aveva ritenuto mancante la prova della concreta riconducibilità dell'urto al comportamento dell'animale valutato insieme alla guida del conducente; la Corte reputa tale accertamento conforme al principio di diritto richiamato e rigetta il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso del danneggiato. Conferma, in sostanza, la decisione di appello che aveva respinto la domanda risarcitoria, ritenendo non dimostrata in modo adeguato la dinamica dell'incidente e, in particolare, la riconducibilità del sinistro al comportamento del capriolo in correlazione con la condotta di guida. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità per la novità e la recente sistemazione giurisprudenziale della materia; dà inoltre atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso era impostato come censura per vizio processuale e motivazionale, oltre che per violazione di legge, ma la doglianza non supera il vaglio di legittimità perché il thema decidendum resta assorbito dalla corretta applicazione dei principi sulla prova del nesso causale nel danno da fauna selvatica.

  • art. 2052 c.c.

    La Corte richiama il regime speciale di responsabilità per danni cagionati da animali, applicabile anche agli animali selvatici, ma precisa che chi agisce deve provare la dinamica completa dell'incidente e la riconducibilità del danno al comportamento dell'animale, almeno in concorso.

  • art. 2043 c.c.

    La parte ricorrente invocava il superamento della disciplina generale dell'illecito aquiliano in favore dell'art. 2052 c.c.; la Corte non affronta il punto come decisivo perché il ricorso comunque difetta della prova richiesta dai principi più recenti.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Il concorso del comportamento del conducente e dell'animale deve essere valutato in termini di causalità concorrente, anche d'ufficio, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso e della sua eventuale riduzione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama i propri recenti precedenti come presupposto della decisione, integrando il contenuto motivazionale mediante rinvio ai principi già enunciati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di danni da fauna selvatica nella circolazione stradale, non è sufficiente la sola prova dell'urto tra veicolo e animale: l'attore deve allegare e provare la dinamica completa del sinistro e la correlazione causale tra comportamento dell'animale e danno.
  • La responsabilità ex art. 2052 c.c. richiede, anche nei sinistri stradali, la dimostrazione che l'evento dannoso sia riconducibile al comportamento dell'animale, in via esclusiva o almeno concorrente, valutando insieme la condotta del veicolo e quella dell'animale.
  • Il giudice può e deve valutare d'ufficio l'eventuale concorso causale ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ma tale accertamento presuppone una prova positiva, completa e sufficiente della dinamica dell'incidente.
  • Quando la prova della riconducibilità del sinistro al comportamento dell'animale è carente, la domanda risarcitoria non può essere accolta neppure parzialmente.
  • La recente evoluzione giurisprudenziale sulla fauna selvatica può giustificare la compensazione integrale delle spese di legittimità per la novità della questione trattata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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