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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10377/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente reiterativi di quelli già proposti in appello e non evidenziavano specifici vizi della motivazione, ma miravano a ottenere una rivalutazione delle prove. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 20 marzo 2025 che lo aveva ritenuto responsabile per un fatto qualificato dalla pubblica accusa come estorsione. Con il primo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 610 c.p., sostenendo che mancasse il profitto in capo all'agente; con il secondo motivo ha contestato la motivazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 629 c.p., deducendo l'assenza di una reale condotta minacciosa. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti perché sostanzialmente ripetitivi delle censure già svolte in appello e già disattese, oltre che diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio senza indicare vizi logici manifesti e decisivi della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come possibile riqualificazione del fatto in violenza privata, ma la censura è stata ritenuta non ammissibile perché meramente reiterativa e non specificamente critica della motivazione di merito.

  • art. 629 c.p.

    Norma posta a base della dichiarazione di responsabilità per estorsione; la Corte di cassazione non entra nel merito della configurabilità, ritenendo inammissibile la censura che contestava la condotta minacciosa.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le medesime censure già formulate in appello e già confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: sono necessari specifici vizi logici o giuridici della motivazione, manifesti e decisivi, non una mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
  • La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto deve essere sorretta da una critica effettiva alla motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; in difetto, la censura è solo apparente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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