Cassazione Penale, Ordinanza n. 30846/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente ha dedotto l'irritualità della procedura con cui il Magistrato di sorveglianza avrebbe raccolto la sua rinuncia al principio di specialità, sostenendo che l'audizione era stata fissata a tale scopo ma si era svolta in assenza del difensore di fiducia. Il ricorso, però, era formalmente diretto contro un decreto indicato come oggetto di impugnazione, decreto che secondo la Corte non costituiva un vero provvedimento dispositivo, poiché il magistrato si era limitato a prendere atto della dichiarazione della condannata. Per tale ragione la doglianza non era stata veicolata contro uno specifico atto impugnabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché rivolto contro un atto privo di contenuto e portata dispositivi, non essendo stato impugnato un provvedimento autonomamente lesivo ma solo il verbale/decreto con cui il magistrato aveva raccolto la dichiarazione della condannata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamata implicitamente la disciplina del principio di specialità e della rinuncia ad esso, quale oggetto della dichiarazione raccolta dal magistrato di sorveglianza; dal testo non emergono ulteriori specificazioni normative.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con un provvedimento autonomamente impugnabile, ma indirizzi le doglianze contro un atto privo di contenuto decisorio o dispositivo.
- La mera raccolta, da parte del magistrato, di una dichiarazione della parte non equivale di per sé a un provvedimento lesivo impugnabile, se il giudice si limita a verbalizzare o prendere atto dell'atto di volontà espresso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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