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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47132/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del giudice di pace di Pisa n. 43/2015 che aveva condannato Borriello a una sanzione pecuniaria per i reati di minaccia e ingiuria (l'ingiuria poi depenalizzata e la sanzione rideterminata). Il ricorrente lamentava la mancata conversione dell'appello/restituzione in termini in una richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., per far valere nullità assolute derivanti dall'omessa citazione e dalla celebrazione del processo in sua assenza, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Lovric). Contestava inoltre l'indicazione del giudice d'appello secondo cui la questione sarebbe di competenza del giudice dell'esecuzione (art. 670).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata è stata pronunciata con motivazione contestuale il 28/09/2021 e il ricorso è stato depositato il 29/10/2021, oltre il termine di 15 giorni previsto dagli artt. 544 e 585 c.p.p. In ogni caso la Corte ha ritenuto il ricorso anche manifestamente infondato e generico: l'appello conteneva soltanto una generica istanza di restituzione in termini priva di adeguata motivazione e non dimostrava l'incolpevole mancata conoscenza del processo (anzi, dagli atti emergevano indicatori di conoscenza). La Corte ha altresì ricordato che non sempre è possibile riqualificare una restituzione in termini in una richiesta di rescissione del giudicato e che il principio di conservazione dell'art. 568 c.p.p. è applicabile solo alle impugnazioni tipiche. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Principio di conservazione applicabile solo alle impugnazioni qualificate dal codice; non consente la riqualificazione automatica di una restituzione in termini in una diversa azione (es. rescissione del giudicato) quando la restituzione non è un'impugnazione tipica

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Prevede la rescissione del giudicato per nullità assolute derivanti da processi celebrati in assenza per omessa citazione; può essere esperita dinanzi al giudice d'appello ma richiede la prova dell'incolpevole mancata conoscenza del processo

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Regola l'incidente di esecuzione per dedurre vizi nella esecuzione della sentenza; il Tribunale di Pisa aveva ritenuto tale rimedio competente per alcune questioni, ma la Corte ha ritenuto che le questioni in tema di nullità assolute e rescissione del giudicato seguano la disciplina di cui all'art. 629-bis quando è intervenuto il giudicato

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato; è richiamata nella giurisprudenza sul tema della restituzione in termini e della tutela delle nullità per processi celebrati in assenza

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per proporre impugnazioni contro sentenze con motivazione contestuale; combinato con l'art. 585 fissa il termine di 15 giorni per l'impugnazione

  • art. 585 cod. proc. pen.

    comma 1 lett. a) e comma 2 lett. b)

    Indica i termini e le modalità per le impugnazioni; qui richiamato per la determinazione del termine di 15 giorni per le sentenze con motivazione contestuale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare alla rifusione delle spese processuali chi ha proposto ricorso inammissibile; applicato per condannare il ricorrente alle spese e ad altro versamento

Massime di principio

  • Gli impugnanti devono rispettare i termini per proporre ricorso: le sentenze con motivazione contestuale devono essere impugnate entro 15 giorni. La tardività determina l'inammissibilità.
  • La richiesta di rescissione del giudicato per nullità assolute (art. 629-bis) è un rimedio distinto e richiede la prova dell'incolpevole mancata conoscenza del processo; non sempre un'istanza di restituzione in termini è sufficiente a farne richiesta valida.
  • Il principio di conservazione (art. 568) vale solo per rimedi qualificati come impugnazioni dal codice: non è automatica la conversione di una restituzione in termini in una diversa azione processuale non ricompresa tra le impugnazioni codificate.
  • Se si vuol ottenere la rescissione del giudicato, l'atto deve essere formulato chiaramente e tempestivamente, con allegazione e dimostrazione di fatti probanti (es. assenza di conoscenza del processo) e non in termini vaghi o meramente evocativi.
  • La presenza in atti di comportamenti o registrazioni che indicano conoscenza del procedimento (es. richieste di rinvio per legittimo impedimento, presenza fisica in udienze) ostano alla prospettazione di incolpevole mancata conoscenza e quindi alla rescissione del giudicato.
  • La presentazione di ricorsi manifestamente generici o tardivi può comportare sanzioni, oltre alla condanna alle spese processuali e, in casi di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende.

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