Sentenza n. 5501/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il giudizio di ottemperanza ma liquidato in misura ritenuta inadeguata le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, ritenendo inadeguato l’importo riconosciuto. Il giudizio di primo grado aveva avuto ad oggetto l’ottemperanza a un giudicato civile che aveva riconosciuto alla docente il beneficio economico della Carta elettronica per il docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per complessivi euro 3.500,00. Il Ministero ha resistito all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato orientamento della Sezione in materia di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi. Ha quindi riformato parzialmente la sentenza appellata, liquidando in euro 800,00, oltre accessori di legge, le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Per il grado di appello, considerato che l’impugnazione riguardava esclusivamente il capo sulle spese del primo grado e che il valore della controversia era costituito soltanto da tale voce, ha liquidato le spese in euro 300,00, oltre accessori, anch’esse da distrarre in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico della “Carta elettronica per il docente”
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione d’appello.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché tale rinvio consenta di individuare le ragioni della decisione.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Per le sentenze semplificate è ammessa una motivazione sintetica fondata sul punto decisivo o su un precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello limitato alla liquidazione delle spese del primo grado, il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese del secondo grado coincide con l’importo delle spese legali oggetto di impugnazione, e non con il valore economico della pretesa sostanziale trattata nel giudizio originario.
- Quando l’appello è accolto, anche parzialmente, relativamente alla misura delle spese di lite, il giudice può riformare il capo sulle spese del primo grado e procedere direttamente a una nuova liquidazione.
- La sentenza può motivare mediante richiamo a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., purché il rinvio individui l’orientamento applicato e la ratio della decisione.
- In applicazione del principio di soccombenza, l’amministrazione soccombente deve rifondere sia le spese del grado d’appello sia, quando disposta dal giudice, quelle del giudizio di primo grado, oltre al contributo unificato ove versato.
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