Ordinanza n. 870/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, n. 37 del 12 febbraio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione relativa a uno sbancamento ritenuto abusivo, oltre ad atti connessi concernenti la messa in sicurezza della strada sovrastante e l’addebito delle relative spese
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione delle opere realizzate dal marito dell’appellante. La ricorrente sostiene che si sia trattato soltanto della ripulitura dell’area dai detriti provenienti dalla strada sovrastante, della cui proprietà pubblica contesta peraltro la sussistenza. Il Comune, sulla base degli accertamenti della polizia locale e dei carabinieri forestali, qualifica invece gli interventi come uno sbancamento eseguito sine titulo. In primo grado sono stati impugnati non solo l’ordine di demolizione dello sbancamento, ma anche le soluzioni individuate dal Comune per la messa in sicurezza della strada sovrastante e l’addebito alla proprietà sottostante delle spese sostenute dall’amministrazione. L’appello cautelare censura l’ordinanza del TAR nella parte in cui ha respinto la domanda cautelare; il Consiglio di Stato rileva tuttavia che tale ordinanza ha esaminato fumus boni iuris e periculum in mora soltanto con riferimento all’ingiunzione di demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello cautelare e riforma l’ordinanza del TAR, accogliendo la domanda cautelare limitatamente all’ingiunzione di demolizione. Ordina il mantenimento della res adhuc integra, fatti salvi gli interventi eventualmente necessari per la messa in sicurezza della strada sovrastante, già affidati dal Comune e la cui efficacia non è contestata nella fase cautelare. La qualificazione definitiva delle opere, anche alla luce dei rilievi fotografici e del possibile vincolo idrogeologico richiamato nel verbale dei carabinieri forestali, è rinviata alla fase di merito. Il giudice precisa che la decisione non si estende agli atti relativi alla messa in sicurezza della strada né all’addebito delle relative spese, non esaminati dall’ordinanza cautelare impugnata. Le spese del doppio grado cautelare sono compensate ed è disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
È richiamato per disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la cognizione del giudice deve essere circoscritta alle questioni effettivamente esaminate dall’ordinanza cautelare impugnata; gli ulteriori atti oggetto del ricorso di primo grado, ma non valutati dal TAR, non possono essere decisi per la prima volta nell’attuale fase cautelare.
- Quando l’interesse alla sospensione dell’esecuzione di un ordine di demolizione è bilanciato con l’interesse alla salvaguardia dell’incolumità pubblica, la tutela cautelare può essere accordata mantenendo la situazione materiale integra, purché le esigenze di sicurezza siano adeguatamente garantite da lavori pubblici già eseguiti o affidati dall’amministrazione.
- L’accoglimento cautelare dell’appello, fondato sulla necessità di preservare la res adhuc integra, non anticipa la decisione sulla qualificazione giuridica e fattuale delle opere contestate, che deve essere approfondita nel giudizio di merito sulla base degli accertamenti e della documentazione disponibili.
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