Cassazione Civile, Ordinanza n. 33150/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, su ricorso dell'Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale sull'omologazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. La ricorrente ha dedotto un errore percettivo della Corte: nel decidere nel merito sarebbe stata ignorata una questione subordinata, sollevata fin dal primo grado e rimasta assorbita nei giudizi di merito, relativa all'errata base imponibile su cui calcolare l'imposta. In particolare, anche a voler ritenere applicabile l'imposta proporzionale e non quella fissa, la base imponibile non avrebbe dovuto coincidere con l'intera massa dei crediti acquisiti, ma solo con la parte effettivamente esigibile, poiché molti crediti erano di dubbia esazione. L'Agenzia delle Entrate si è costituita solo per eventuale discussione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ravvisando l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. nella precedente ordinanza, che aveva omesso di considerare una questione subordinata rimasta assorbita e non esaminata. Ha quindi cassato la decisione impugnata nei limiti indicati in motivazione: resta fermo l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate sulla debenza dell'imposta proporzionale, ma la causa viene rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l'esame del secondo motivo originario non trattato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'omessa percezione di una questione rimasta assorbita integra errore di fatto revocatorio anche rispetto alle pronunce della Corte di cassazione, quando il giudice abbia deciso la causa senza considerare un motivo o un'eccezione effettivamente proposta e non esaminata.
art. 53 Cost.
È richiamato come parametro violato dalla contribuzione calcolata sull'intera massa attiva anziché sulla sola parte di crediti certamente esigibili, a sostegno della questione subordinata rimasta assorbita.
Il ricorso per revocazione è fondato sull'errore di fatto consistente nell'aver considerato inesistente una questione in realtà proposta e rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nella revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di una questione rimasta assorbita nei gradi di merito può integrare errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., purché la questione sia stata effettivamente dedotta e non esaminata.
- L'eventuale mancata riproposizione in cassazione di una questione assorbita non impedisce la revocazione, poiché su tale questione non si forma giudicato implicito e essa può essere esaminata nel giudizio rescissorio o nel rinvio.
- Quando la revocazione colpisce solo una parte della decisione di legittimità, la rescissione opera nei limiti della parte viziata e delle porzioni logicamente dipendenti, restando ferme quelle autonome e non toccate dall'errore percettivo.
- Se la Corte di cassazione decide nel merito dopo aver erroneamente omesso una questione assorbita, il giudizio rescissorio deve consentire l'esame di tale questione davanti al giudice di rinvio, senza travolgere automaticamente i capi della decisione non investiti dall'errore.
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