Cassazione Penale, Sentenza n. 31242/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) per detenzione di stupefacenti sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione: il Giudice avrebbe illegittimamente trattato il processo senza concedere il rinvio richiesto per legittimo impedimento del difensore, ritenuto impegnato in altra udienza concomitante. Il ricorrente deduce anche contraddittorietà della decisione perché, pur essendo stato evocato il legittimo impedimento, il processo si sarebbe poi svolto alla presenza del difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la censura lamentata (diniego di rinvio per legittimo impedimento del difensore / presunto vizio procedurale) non rientri tra le ipotesi tassative di ammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Inoltre la Corte ha escluso il difetto di contraddittorio, rilevando la presenza del difensore all'udienza di trattazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); citata per indicare il tipo di provvedimento impugnato
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.103
La Corte interpreta questa norma come limitativa dell'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento, ammettendo il ricorso solo per le ipotesi tassativamente indicate (errata qualificazione giuridica manifesta, vizi nella formazione della volontà dell'imputato, illegalità della pena o misura di sicurezza, difetto di correlazione tra accusa e sentenza). Le censure procedurali generiche (es. diniego rinvio per legittimo impedimento non rientrante nelle ipotesi) sono inammissibili
Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte la applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Giurisprudenza richiamata
Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018; Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020
Precedenti che confermano l'interpretazione restrittiva dell'art. 448, comma 2-bis, e l'inammissibilità di censure non ricomprese nelle ipotesi tassative di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento
Massime di principio
- Le sentenze di patteggiamento sono impugnabili in Cassazione solo per le ipotesi tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis: errata qualificazione giuridica manifesta, vizi nella formazione della volontà dell'imputato, illegalità della pena o delle misure di sicurezza, e difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
- Censure di natura procedurale o riguardanti il rinvio per legittimo impedimento del difensore non rientrano di norma tra le ragioni ammissibili di ricorso in Cassazione contro un patteggiamento, salvo che tali vizi incidano su una delle ipotesi espressamente contemplate dalla norma.
- La presenza effettiva del difensore all'udienza di trattazione indebolisce la doglianza sul mancato rinvio: la Corte valuta se vi sia stato effettivo pregiudizio nella formazione della volontà dell'imputato o nel contraddittorio.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento, è necessario verificare attentamente se la censura rientri nelle ipotesi dell'art. 448, comma 2-bis; altre vie di impugnazione o rimedi straordinari potrebbero risultare più adeguati per contestare gravi vizi procedurali.
- Il ricorso manifestamente infondato può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), quindi è opportuno valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre impugnazioni infondate.
- Per preservare possibili censure efficaci in Cassazione, è importante documentare e dimostrare che un vizio procedurale abbia inciso concretamente sulla formazione della volontà dell'imputato o sulla qualificazione del fatto, così da rientrare in una delle ipotesi ammissibili.
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