Cassazione Penale, Sentenza n. 23361/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra reati per i quali il ricorrente era stato condannato con quattro diverse sentenze e ha rideterminato la pena complessiva a nove anni e un mese. Due motivi di ricorso: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di indicare le ragioni che hanno portato a quantificare, per ciascun reato satellite, l'aumento di pena applicato; 2) contestazione del fatto che il giudice dell'esecuzione abbia semplicemente mutuato le statuizioni di cognizione per reati già ritenuti parte dello stesso disegno criminoso, senza valutare l'incidenza del riconoscimento della continuazione ai fini di un contenimento del trattamento sanzionatorio complessivo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il GIP avesse correttamente individuato il reato piu grave (bancarotta fraudolenta aggravata) e abbia motivato, anche se sinteticamente richiamando il criterio dell'equità, la rideterminazione delle pene. La trasposizione delle pene applicate in sede di cognizione ai reati satellite non è, di per sé, illegittima quando gli aumenti non superano quelli già stabiliti in cognizione, e in tali casi la motivazione resa in quella sede è considerata sufficiente. Inoltre la Corte ha ritenuto coerente la riduzione operata (in particolare una riduzione di otto mesi su una delle pene) e ha escluso che sussistesse l'obbligo di una maggiore riparametrazione in melius. Per effetto del rigetto, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento all'istanza con la quale sono stati indicati i reati da raccordare in sede esecutiva; il giudice ha agito in base ai reati indicati in tale istanza per il riconoscimento della continuazione.
Richiamato come limite alla rideterminazione delle pene: il giudice deve rispettare i criteri di proporzione e il limite massimo del triplo della pena base quando determina la pena complessiva per il reato continuato.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva per reato continuato, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite, con grado di impegno motivazionale proporzionato all'entità degli aumenti.
Sez. 1, n. 6364 del 14/01/2020
Indirizzo secondo cui, per reati già considerati satellite in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione non è tenuto a fornire una motivazione specifica qualora gli aumenti applicati non superino quelli decisi in cognizione, poiché la motivazione anteriore fornisce adeguata contezza.
Sez. 5, n. 11336 del 17/01/2020 (Di Lorito)
Principio secondo cui, se il giudice dell'esecuzione applica un aumento di pena per il reato-satellite prossimo alla pena irrogata in cognizione, è necessario fornire specifica motivazione sull'entità di tale aumento in considerazione della minore offensività della condotta aggiuntiva.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve individuare il reato piu grave, stabilire la pena base e poi quantificare gli aumenti per continuazione; la motivazione deve consentire di verificare la proporzione tra le pene, ma il grado di dettaglio richiesto dipende dall'entità degli aumenti.
- Quando per un reato satellite l'aumento applicato in esecuzione non supera quello stabilito in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione può fare rinvio alla motivazione della cognizione senza fornire una motivazione nuova e puntuale per ciascun aumento.
- Se l'aumento per un reato satellite è prossimo o pari alla pena già irrogata in cognizione, il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare specificamente le ragioni dell'entità dell'aumento, perché il riconoscimento del medesimo disegno criminoso può implicare una minore offensività.
- La trasformazione dell'assetto delle condanne, con l'emersione di un reato piu grave che fa da 'pianeta' ai precedenti satellite, non impone automaticamente una rimodulazione al rialzo o in melius delle singole quote di pena, purché il limite massimo previsto dalla legge e i criteri di proporzionalità siano rispettati.
- Il ricorrente che denuncia carenza motivazionale deve indicare in modo specifico e argomentato perché la motivazione data è illogica, contraddittoria o insufficiente; obiezioni generiche non sono normalmente idonee a far annullare l'ordinanza.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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