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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26898/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto di occultamento/distruzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) sollevando tre censure: 1) prescrizione del reato, argomentando che la ditta aveva cessato l'attività il 31/03/2013 e quindi i termini prescrizionali erano ormai decorso; 2) errata valutazione delle prove, sostenendo che la documentazione sarebbe stata consegnata e che mancava il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; 3) contraddittorietà del capo di imputazione, in quanto il ricorrente era stato assolto da altri reati perché avrebbe presentato le scritture contabili necessarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul merito ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo: il reato di occultamento è qualificato come reato permanente, la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento tributario (qui concluso il 29/08/2017) e dunque non è intervenuta la prescrizione; le risultanze di merito (assenza di scritture contabili complete, discrepanze tra fatture e movimenti bancari, ricostruzione tramite banche dati e movimenti bancari) giustificano la condanna e consentono di inferire il dolo specifico. Il terzo motivo è inammissibile perché nuovo (non proposto in appello) e quindi non deducibile in cassazione; peraltro l'assoluzione per altri articoli era dovuta al mancato superamento delle soglie penali, non alla produzione delle scritture. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. e art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    Il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili è riconosciuto; l'occultamento si configura come reato permanente che si consuma al momento dell'ispezione/accertamento, con effetti sulla decorrenza della prescrizione.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 5

    Richiamati come capi di imputazione dai quali il ricorrente era stato prosciolto in primo grado per mancato superamento delle soglie di punibilità; il proscioglimento non implica che le scritture siano state effettivamente presentate.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha inoltre applicato una sanzione a favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64

    Autorizza, per i ricorsi inammissibili, l'aumento oltre il massimo della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà determinando la somma di euro 3.000.

  • codice di procedura penale, art. 609, art. 581, art. 591, art. 606

    Richiamati per delimitare l'ambito di cognizione del giudice di legittimità: la Cassazione può esaminare solo le questioni dedotte nei motivi di ricorso e, in particolare, non può accogliere questioni nuove non prospettate in appello (legame tra motivi d'appello e deducibilità in cassazione).

Massime di principio

  • Nel delitto di occultamento di scritture contabili l'elemento temporale è quello del reato permanente: la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento tributario, non dalla cessazione dell'attività d'impresa.
  • La cancellazione o la cessazione dell'impresa anteriore all'accertamento non interrompe automaticamente la consumazione dell'occultamento se l'accertamento è ancora possibile; quindi non estingue il reato né determina l'immediata decorrenza della prescrizione.
  • La ricostruzione del reddito o del volume d'affari è valida anche se è stata ottenuta tramite acquisizione di dati da banche dati o da terzi e dall'analisi delle movimentazioni bancarie; l'impossibilità assoluta di ricostruzione non è un requisito per l'integrazione del reato.
  • Il dolo specifico (finalità di evasione) può essere desunto, in mancanza di dichiarazioni contrarie, dalla titolarità e dall'esercizio di un'attività commerciale, unitamente agli elementi probatori che indicano redditi e volumi d'affari prodotti.
  • In cassazione non sono deducibili questioni che non siano state già sollevate in appello: motivi nuovi o non proposti in appello sono inammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta responsabilità per le spese e può comportare sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende, soprattutto se il ricorso è manifestamente infondato o nuovo rispetto al grado di appello.

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