Cassazione Civile, Ordinanza n. 38085/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia era stata validamente formulata e accettata dalla controparte. In applicazione dell'art. 391 c.p.c. non ha pronunciato condanna alle spese.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'azienda sanitaria locale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia. Prima dell'udienza camerale, tuttavia, ha depositato in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, con accettazione della controparte sottoscritta dal difensore. La vicenda sostanziale originaria non è desumibile dal testo dell'ordinanza, che si limita a prendere atto della rinuncia e della relativa accettazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
non va pronunziata condanna alle spese
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non viene pronunciata condanna alle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quando sia sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e sia accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.
- L'estinzione per rinuncia preclude ogni decisione di merito sulla sentenza impugnata.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non deve disporre la condanna alle spese se ricorrono le condizioni previste dalla norma richiamata.
Come è indicizzato
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