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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8125/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre delitti di omicidio (relativi agli omicidi di Giovanni Piccolo, Pasquale Dallarino e Angelo Piccolo), sostenendo che i delitti fossero stati programmati nell'ambito di un unico disegno criminoso finalizzato al predominio del clan Belforte sul clan Piccolo.

La decisione

Il Tribunale di Bergamo ha rigettato la richiesta ritenendo che, nonostante i fatti si inscrivano nella lunga guerra di camorra tra i clan, non emergesse una 'anticipata e unitaria ideazione' dei tre omicidi: l'omicidio di Dallarino risulta pianificato molti anni prima e con una causale specifica di vendetta; gli omicidi dei fratelli Piccolo, dati i tempi e le modalità, non mostrano di formare oggetto di un unico disegno criminoso. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Il richiamo serve a evidenziare che la mera partecipazione a un'associazione di tipo mafioso e il suo programma generale (per es. il predominio sul territorio) non equivalgono automaticamente a una anticipata programmazione, specifica e unitaria, dei singoli reati necessari per riconoscere la continuazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430)

    Conferma il principio secondo cui non deve configurarsi un automatismo nel riconoscimento della continuazione per tutti i reati commessi in ambito associativo: è richiesta la deliberazione unitaria dei singoli episodi già al momento del primo reato della serie.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione è necessaria l'esistenza di una programmazione unitaria e anticipata dei reati: non basta la condivisione di obiettivi generali dell'associazione criminale.
  • La riconducibilità dei fatti a una guerra di camorra o a finalità di rafforzamento del sodalizio non determina di per sé la continuazione.
  • Fattori che escludono la continuazione: lungo intervallo temporale tra i reati, motivazioni autonome (es. vendetta personale), mancanza di segni di programmazione comune, fluidità degli assetti criminali (tradimenti, alleanze, arresti).
  • Prove utili per chi sostiene la continuazione: elementi che dimostrino la deliberazione unitaria (pianificazioni, comunicazioni tra membri, ruoli assegnati, azioni preparatorie riferibili a un medesimo progetto).
  • Per il giudice è obbligatorio un esame concreto e motivato caso per caso; non è ammesso un approccio presuntivo che trasformi in automatismo il riconoscimento della continuazione per i reati commessi in ambito associativo.

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