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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4337/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace del 28/11/2023 per mancanza, nell'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dal D.lgs.150/2022). Il ricorrente ha dedotto che la propria residenza indicata nella nomina del difensore avrebbe dovuto valere come dichiarazione di domicilio e, alternativamente, che la dichiarazione non era necessaria essendo egli presente nel giudizio di primo grado e/o che il domicilio risultava dall'intestazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere non equivoca e formalmente comunicata all'autorità procedente secondo l'art. 162 c.p.p.; la mera indicazione della residenza nella nomina del difensore non costituisce valida dichiarazione di domicilio perché manca la manifestazione consapevole della scelta e le formalità richieste. Inoltre la presenza nel giudizio di primo grado o l'indicazione del domicilio nell'intestazione della sentenza non esonerano dall'onere di allegare all'appello la specifica dichiarazione o l'espresso richiamo a una precedente dichiarazione/e elezione depositata e ubicata nel fascicolo, come precisato dalle Sezioni Unite. Perciò l'ordinanza impugnata di inammissibilità è stata ritenuta corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    Impone che l'atto di appello sia corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato appellante; l'onere grava sulla difesa e si applica alle impugnazioni proposte nei termini temporali definiti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • D.lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia)

    Ha introdotto, tra l'altro, il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p.; la Corte ricorda l'applicazione della disciplina così introdotta per le impugnazioni proposte entro i termini stabiliti.

  • art. 162 c.p.p.

    "il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore"

    Richiede modalità formali per la comunicazione della dichiarazione/elezione di domicilio, a tutela del diritto di difesa e della certezza delle notificazioni; la Corte utilizza questa norma per escludere valenza della mera indicazione di residenza.

  • art. 157 e art. 161 c.p.p.

    Richiamati per sottolineare che la scelta del domicilio implica una volontà consapevole e che l'avvertimento previsto serve a fondare tale scelta; la dichiarazione deve essere un atto di volontà specifico.

  • Sezioni Unite, procedimento n. 6578/2024 (De Felice, ud. 24/10/2024)

    Ha chiarito, in via provvisoria in attesa di motivazioni, che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 e che è sufficiente nell'impugnazione il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo; ha escluso che la mera presenza di una dichiarazione in atti o l'intestazione della sentenza sanino automaticamente la mancata indicazione nell'appello.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 41280/2006; Sez.5 n. 41178/2014; Sez.2 n. 8397/2015; Sez.2 n. 18469/2022)

    Confermano il principio che la semplice indicazione della residenza nell'atto di nomina del difensore non equivale a dichiarazione o elezione di domicilio e richiedono una manifestazione inequivoca e formale della scelta di domicilio.

Massime di principio

  • La dichiarazione o elezione di domicilio deve risultare in modo inequivoco e formale; la semplice indicazione della residenza non è sufficiente.
  • L'onere di indicare la dichiarazione/elezione di domicilio nell'atto di appello grava sulla difesa dell'imputato: in mancanza l'appello può essere dichiarato inammissibile.
  • Se esiste già una precedente dichiarazione o elezione di domicilio nei fascicoli del giudizio, l'impugnazione può ritenersi valida solo se contiene un richiamo espresso e specifico a quella dichiarazione e ne indica la collocazione nel fascicolo, così da rendere immediata l'individuazione del luogo per la notificazione.
  • La presenza dell'imputato nel grado di primo giudizio o l'indicazione del domicilio nell'intestazione della sentenza non sostituiscono la specifica indicazione o il richiamo formalmente prodotto in appello.
  • Per evitare inammissibilità, il difensore deve o allegare la dichiarazione/e elezione di domicilio all'atto di appello o richiamarla espressamente indicando dove si trova negli atti; la comunicazione deve rispettare le forme previste dall'art.162 c.p.p.

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