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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25538/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

Un soggetto che aveva ottenuto in sede di opposizione l’accoglimento della contestazione contro la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato impugnava in cassazione l’ordinanza del Tribunale di Bologna nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio di opposizione. Il ricorrente deduceva che la compensazione era stata motivata soltanto con la contumacia del Ministero convenuto, ossia con la formula "nulla sulle spese in difetto di costituzione del convenuto", nonostante l’accoglimento integrale dell’opposizione. Sosteneva quindi che, essendo il Ministero sostanzialmente soccombente, le spese avrebbero dovuto seguirne la soccombenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: la sola contumacia del Ministero non giustifica la compensazione delle spese quando la parte convenuta è sostanzialmente soccombente. Ha richiamato il principio per cui le spese processuali sono regolate dalla soccombenza, derogabile solo nei casi previsti dall’art. 92 c.p.c., e ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche osservato che il giudice di rinvio dovrà quantificare le spese del giudizio di opposizione tenendo conto dell’attività difensiva effettivamente svolta dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma; la contumacia della parte o la mancata opposizione alla domanda non sono di per sé ragioni idonee a derogare alla regola della soccombenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata richiamata la proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La causa, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, sarebbe astrattamente decisa nel merito; la Corte ha però preferito cassare con rinvio.

  • art. 4, comma quarto, D.M. n. 55 del 2014

    La proposta del relatore richiamava la decurtazione del compenso parametrato ai primi scaglioni tariffari del 30%.

Massime di principio

  • Nel regime delle spese processuali, il criterio ordinario è quello della soccombenza, espressione del principio di causalità: chi ha dato causa al giudizio sopporta le spese.
  • La contumacia della parte convenuta non elimina la sua soccombenza sostanziale e, da sola, non legittima la compensazione delle spese.
  • La compensazione delle spese è consentita solo nei casi eccezionali tipizzati dall’art. 92 c.p.c.; non può essere disposta per il solo fatto che la controparte non si sia costituita.
  • Quando l’impugnazione è integralmente accolta, la regolazione delle spese deve tener conto dell’effettiva attività difensiva svolta nel giudizio di merito e non può essere negata sulla base della sola assenza di costituzione della controparte.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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