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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33803/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente, ritenendo comprovata l'adesione alla procedura di definizione agevolata e il pagamento integrale delle somme dovute. In conseguenza dell'effetto estintivo della lite derivante dalla procedura condonistica, ha pronunciato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha disposto la compensazione delle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di pagamento recante sanzioni per tardivo pagamento di accise. La CTP aveva annullato l'atto, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattordici motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato memoria deducendo di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ('rottamazione cartelle bis'), ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e dell'art. 1, commi 4 ss., del d.l. n. 148 del 2017, con presentazione tempestiva della domanda, accoglimento da parte dell'agente della riscossione anche per il carico oggetto del giudizio e integrale pagamento delle somme dovute, chiedendo pertanto l'estinzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. n. 193 del 2016

    definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione

    È richiamato come base normativa della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente, la cui adesione produce l'estinzione del giudizio per il carico definito.

  • art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017

    cd. “rottamazione cartelle bis”

    È richiamato come disciplina integrativa/prorogativa della definizione agevolata, applicata anche al carico oggetto del giudizio.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017

    È richiamato per attestare la tempestività della domanda di definizione agevolata.

  • art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016

    presentando l’apposita domanda di definizione

    È richiamato quale disposizione che prevede la presentazione della domanda per accedere alla definizione agevolata.

  • art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016

    comunicazione dell’accoglimento della domanda

    È richiamato per indicare il provvedimento dell'agente della riscossione che conferma l'ammissione alla definizione agevolata.

  • art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017

    comunicazione dell’accoglimento della domanda

    È richiamato in combinato con l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016 per la conferma dell'accoglimento della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e l'integrale pagamento delle somme dovute, il giudizio relativo al medesimo carico deve essere dichiarato estinto.
  • La sopravvenuta definizione condonistica della pretesa tributaria rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso pendenti, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito della controversia.
  • La produzione della domanda, della comunicazione di accoglimento e della quietanza di pagamento è idonea a provare il perfezionamento della procedura agevolativa e a fondare l'estinzione del processo.
  • L'effetto estintivo della definizione agevolata giustifica la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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