Cassazione Penale, Sentenza n. 34756/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduce vizio di motivazione per mancanza o illogicità. Sostiene che la sentenza di appello si sia limitata a richiamare il giudizio di primo grado e che la prova della sua responsabilità non poteva desumersi dalla testimonianza del curatore fallimentare Moschen, il quale avrebbe escluso addebiti nei suoi confronti. Inoltre la Mascaro invocava che il ritardo nella richiesta di fallimento era giustificato da un debito prevalentemente erariale per il quale era stata chiesta una rateizzazione e dall'esistenza di un'ingente somma da incassare per la società; da tali circostanze avrebbe dovuto escludersi il dolo e riconoscersi la diligenza dell'amministratrice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivo: il ricorso riproduceva e reiterava argomentazioni già proposte e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza impugnata e con espressione generica di carenze motivazionali. La Corte ha ritenuto insufficiente e non autosufficiente l'impugnazione, poiché non sono state indicate puntualmente le allegazioni travisate né dimostrata la decisività di eventuali travisamenti, né è stata documentata la richiesta di esibizione degli atti in cancelleria, come richiesto dall'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge fallimentare (art. 217, comma 1, n.4)
Norma che punisce la bancarotta semplice; applicata in relazione all'omissione della domanda di fallimento che avrebbe aggravato il dissesto societario
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina le modalità di enunciazione del motivo nel ricorso per cassazione; il ricorso era formulato nei limiti strettamente necessari
art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Richiama il difetto di specificità dei motivi di ricorso (genericità) come causa di inammissibilità
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 7, comma 1, d.l. n. 105/2021
Norme che hanno disciplinato la trattazione in forma cartolare dei ricorsi per un periodo emergenziale; nel caso il ricorso è stato trattato in tale forma
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: obbligo di indicare puntualmente gli atti che si assume siano stati travisati e di dimostrare la richiesta di allegazione in cancelleria
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se del caso, di una somma in favore della Cassa delle ammende in relazione a ricorsi manifestamente infondati o in colpa
Riguarda la relazione del curatore fallimentare; la valutazione delle sue dichiarazioni è stata ritenuta congrua dai giudici del merito
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione non può limitarsi a reiterare argomenti già svolti in appello: occorre confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni della sentenza impugnata.
- Deve essere garantita l'autosufficienza del ricorso: indicare con precisione gli atti ritenuti travisati, la loro decisività e dimostrare l'eventuale richiesta di esibizione alla cancelleria.
- La genericità delle censure (es. semplice affermazione di 'mancanza o illogicità' senza puntuali riferimenti) è causa frequente di inammissibilità.
- Se si contesta la valutazione probatoria (per esempio dichiarazioni del curatore), occorre spiegare concretamente perché la valutazione del merito sarebbe erronea, indicando parti precise del verbale o elementi contrari.
- Se il ritardo nella richiesta di fallimento si intende giustificato da circostanze oggettive (debito erariale, rateizzazione, crediti da incassare), è necessario produrre e documentare tali elementi e dimostrare come escludano il dolo.
- Le conseguenze di un ricorso inammissibile possono comprendere la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto va valutata la forza del motivo e la completezza dell'impugnazione prima di proporre cassazione.
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