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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33022/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta nei confronti di un praticante avvocato, ritenuto responsabile di avere concluso in nome e per conto della controparte una transazione con una compagnia assicurativa senza averne ricevuto incarico quando la stessa era ormai maggiorenne. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il professionista al pagamento di Euro 3.000 oltre spese. In appello la Corte territoriale ha riformato integralmente la decisione, ritenendo non provata l’esistenza dei danni allegati e rigettando la domanda; tuttavia ha compensato le spese di entrambi i gradi, richiamando il diverso esito dei due giudizi. Il ricorrente ha censurato solo questo capo, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice d’appello disposto la compensazione senza soccombenza reciproca, poiché l’appello era stato accolto integralmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, quando il giudice d’appello riforma integralmente o parzialmente la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese in base all’esito complessivo della lite, secondo un criterio unitario e globale della soccombenza. Nel caso concreto, la compensazione disposta dalla Corte d’appello non era giustificata da una vera soccombenza reciproca, poiché il gravame era stato accolto integralmente. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    "viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ."

    Il criterio di liquidazione delle spese deve seguire l’esito complessivo della lite; non è corretto considerare una parte soccombente in un grado e vincitrice in un altro senza una valutazione unitaria.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    "ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ."

    La compensazione delle spese richiede una motivazione coerente con i presupposti normativi; non può essere disposta solo per il diverso esito dei singoli gradi quando non vi sia soccombenza reciproca.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    "violazione o falsa applicazione"

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare l’erronea applicazione delle norme sul regolamento delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello riforma integralmente o in parte la decisione impugnata, il giudice deve riconsiderare d’ufficio le spese dell’intero giudizio in modo unitario, avendo riguardo all’esito complessivo della lite.
  • La compensazione delle spese non può essere giustificata dal solo fatto che i due gradi abbiano avuto esiti diversi: occorre una vera soccombenza reciproca o una motivazione conforme ai presupposti di legge.
  • Ai fini dell’art. 91 c.p.c., la soccombenza va apprezzata globalmente e non per singoli segmenti del processo, pena la violazione del principio di causalità nella regolazione delle spese.
  • Il giudice che riformi la decisione di merito non può mantenere un assetto delle spese incompatibile con il nuovo esito della lite, dovendo procedere a un nuovo regolamento anche per i gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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