Cassazione Civile, Ordinanza n. 05498/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società per danni ai propri locali causati da infiltrazioni di acqua piovana che si assumevano dipendere da lavori stradali eseguiti dal Comune. In primo grado la domanda era stata dichiarata improponibile perché ritenuta già coperta da giudicato relativo a un precedente giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto danni conseguenti a un evento del 3 ottobre 1992. In appello la società aveva sostenuto che l’indicazione di tale data fosse un errore materiale emendabile e che il vero evento dannoso fosse quello verificatosi il 18-19 giugno 1992, distinto da quello già giudicato. Gli odierni ricorrenti, qualificatisi come aventi causa del socio accomandatario e legale rappresentante della società, hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c., sostenendo che la modifica della data dell’evento dannoso costituiva consentita emendatio libelli e non mutatio libelli; con il secondo hanno denunciato violazione degli artt. 2 e 111 Cost. e dell’art. 2051 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ravvisato una abusiva parcellizzazione del credito risarcitorio per il solo fatto che i danni erano stati riferiti a un diverso momento dell’inondazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare, che la legittimazione dei ricorrenti a proporre l’impugnazione non fosse adeguatamente allegata né dimostrata, perché essi si erano qualificati solo genericamente come aventi causa del socio accomandatario, senza chiarire il titolo del loro subentro né affermare di essere attuali titolari della rappresentanza della società o del diritto controverso; inoltre la società risultava cancellata dal registro delle imprese già nel corso del giudizio di merito. Nel merito, la Corte ha comunque osservato che il primo motivo era infondato: la modifica della data del fatto costitutivo della pretesa non era una semplice correzione materiale ma introduceva una diversa causa petendi fondata su fatti mai prospettati prima, dunque una inammissibile mutatio libelli, con alterazione del thema decidendum e del thema probandum e pregiudizio del diritto di difesa della controparte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, che non aveva fondato il rigetto sull’abusiva parcellizzazione del credito, ma proprio sulla mutatio libelli. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La modificazione della domanda è ammessa solo se resta connessa alla vicenda sostanziale originariamente dedotta e non compromette le difese della controparte né allunga indebitamente il processo; se invece introduce una vicenda sostanziale del tutto diversa integra mutatio libelli.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro di deduzione delle censure di violazione di legge, ma il motivo deve investire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha rilevato che tale censura non era pertinente rispetto alla ratio decidendi della decisione impugnata.
art. 2 Cost.
Richiamato nel secondo motivo insieme al giusto processo, senza incidere sulla decisione di inammissibilità.
art. 111 Cost.
Richiamato nel secondo motivo in relazione al giusto processo, ma non decisivo ai fini del giudizio di cassazione.
È la norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La modifica della domanda consentita nel termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. può investire anche petitum e causa petendi, ma solo se la pretesa riformulata resta ancorata alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non altera in modo sostanziale il contraddittorio.
- La sostituzione dell’evento storico costitutivo della domanda con un fatto diverso e autonomo non costituisce mera emendatio, bensì mutatio libelli inammissibile quando introduce un nuovo tema d’indagine e modifica radicalmente thema decidendum e thema probandum.
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la censura deve investire la ragione effettivamente posta a base della decisione.
- La legittimazione a proporre ricorso per cassazione deve risultare da un’allegazione chiara e circostanziata del titolo in base al quale il ricorrente subentra nella posizione della parte originaria o ne assume la rappresentanza; la mera qualifica di avente causa, senza specificazione del titolo, non basta.
- Quando il giudice dichiara inammissibile il ricorso, sussistono i presupposti processuali per l’ulteriore importo del contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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