Ordinanza n. 1404/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Provvedimenti di rigetto delle richieste di primo ingresso emesse dalla Prefettura di Napoli in data 09/04/2026, notificati in pari data, aventi numero P-NA/L/Q/2026/101562- 101801 -101562 - 101624 - 101630 - 101635 - 101640 - 101787 - 101793 - 101807 - 101813 - 101562 - 101635 pubblicati sul sito Istituzionale del Ministero dell'Interno il giorno successivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti prefettizi di rigetto delle richieste di primo ingresso di lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti della Prefettura di Napoli che hanno rigettato le richieste di primo ingresso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto questioni relative all'interpretazione dell'art. 22, comma 2-ter, del d.lgs. n. 286/1998 e alla ripartizione dell'onere della prova sull'imputabilità della mancata sottoscrizione dei contratti di soggiorno. Ha inoltre rappresentato un danno economico derivante dalla mancata assunzione della manodopera necessaria per l'attività agricola.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto complesse le questioni relative al fumus boni iuris, riservandone l'approfondimento alla fase di merito. Ha tuttavia considerato assorbente il requisito del periculum in mora, rilevando che il pregiudizio prospettato consisteva in un danno economico patrimoniale, astrattamente reintegrabile mediante equivalente monetario all'esito di un eventuale giudizio di merito favorevole. Dagli atti non emergevano elementi concreti e specifici idonei a dimostrare il rischio di un dissesto aziendale imminente e irreversibile. La carenza del periculum è stata ritenuta sufficiente per negare la sospensione, senza esaminare la fondatezza delle censure di merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998
Il giudice ha rilevato che l'esatta interpretazione della disposizione e la ripartizione dell'onere della prova sull'imputabilità della mancata sottoscrizione dei contratti di soggiorno costituiscono questioni complesse, da approfondire nella fase di merito, senza definirle in sede cautelare.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni relative al fumus boni iuris presentano profili di particolare complessità, il giudice può riservarne l'approfondimento alla fase di merito e fondare la decisione sul distinto requisito del periculum in mora.
- La sospensione cautelare presuppone il rischio di un danno grave e irreparabile; la mera allegazione di un pregiudizio economico derivante dall'atto amministrativo non è sufficiente quando il danno sia suscettibile di integrale ristoro per equivalente monetario.
- Per dimostrare il periculum in mora non è sufficiente dedurre un danno patrimoniale rilevante per l'attività economica: occorrono elementi concreti e specifici che attestino il rischio di un dissesto imminente e irreversibile.
- La carenza del periculum in mora è autonomamente sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza necessità di definire in via anticipata la fondatezza delle censure di merito.
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