Cassazione Penale, Ordinanza n. 36148/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 21 ottobre 2025. Il primo motivo contestava la decisione sull’inammissibilità di un motivo aggiunto: la Corte territoriale lo aveva ritenuto generico e privo di correlazione con i motivi d’appello, che riguardavano soltanto il trattamento sanzionatorio. Il secondo e il terzo motivo censuravano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. Il testo non indica il reato contestato né la pena inflitta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata sull’inammissibilità del motivo aggiunto. Il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte d’appello con argomentazioni ritenute immuni da vizi logici o giuridici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata esclusa la sua colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non risulta esclusa la sua colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È aspecifico il motivo di ricorso per cassazione che non si confronta con la motivazione della decisione impugnata che ha dichiarato inammissibile una censura per genericità e per difetto di correlazione con i motivi d’appello.
- Sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni sul diniego delle attenuanti generiche o sul trattamento sanzionatorio già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice d’appello con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se non è esclusa la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Come è indicizzato
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