Cassazione Civile, Ordinanza n. 35110/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La società utilizzatrice aveva concluso nel 2006 un contratto di locazione finanziaria immobiliare avente ad oggetto un immobile sito in Casarano. In giudizio aveva chiesto la restituzione di somme asseritamente indebitamente pagate, sostenendo: (i) la nullità parziale del contratto per difformità tra il tasso leasing indicato e quello che avrebbe dovuto essere indicato secondo le indicazioni della Banca d’Italia, con conseguente applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 117 TUB; (ii) la nullità della clausola di arrotondamento allo 0,375 di punto superiore dell’indice di riferimento per indeterminatezza/difetto di causa, ovvero per mancata chiarezza e opacità dell’operazione; (iii) l’erronea applicazione della clausola di indicizzazione Euribor, che dal maggio 2015 sarebbe divenuto negativo e non pari a zero. In cassazione la società ricorrente ha censurato, in sintesi, la sentenza d’appello per violazione dell’art. 117 TUB, delle norme civilistiche su formazione e validità del contratto, per omesso esame/omessa pronuncia sulla clausola di arrotondamento e per violazione delle regole sulla soccombenza sulle spese. La resistente ha difeso la correttezza della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo nei termini indicati in motivazione, ritenendo che la Corte d’appello non avesse verificato in concreto, secondo i principi di legittimità richiamati, se il tasso di leasing fosse effettivamente determinabile e se la clausola di arrotondamento fosse realmente funzionale alla pattuita indicizzazione o invece comportasse un aggravio ingiustificato dei costi. Ha rigettato il terzo motivo, escludendo l’omessa pronuncia sulla domanda restitutoria, perché la sentenza impugnata si era espressamente pronunciata sulla parte di pretesa economica contestata. Ha dichiarato assorbito il quarto motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La sanzione sostitutiva può operare solo nei casi previsti dalla disciplina sulla trasparenza e determinazione dei tassi; la Corte richiama la necessità di verificare in concreto la trasparenza economica e la determinabilità del costo dell’operazione.
Circolare Banca d’Italia n. 229 del 21/4/1999 (Aggiorn. 25/7/2003)
È richiamata come parametro di correttezza dell’indicazione del tasso leasing, ma la Corte censura la motivazione d’appello perché non ha verificato concretamente l’aderenza del contratto a tali prescrizioni.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la mancata formazione dell’accordo sull’oggetto; la Corte non si sofferma espressamente su questo profilo, ma accoglie il ricorso per difetto di adeguata verifica della determinatezza/trasparenza del costo.
Richiamato per sostenere l’indeterminatezza dell’oggetto della clausola di arrotondamento e del tasso; la Corte ritiene necessario un controllo concreto sulla determinabilità del tasso e sulla funzione della clausola.
Invocato per la nullità del contratto/clausole; la decisione richiama la possibile nullità parziale ove il costo dell’operazione risulti sostanzialmente inespresso o indeterminato.
Richiamato per la nullità parziale del contratto in relazione alle clausole contestate.
art. 111 Cost.
Richiamato sotto il profilo del "minimo costituzionale" della motivazione e dell’omessa pronuncia; la Corte respinge la censura solo quanto al terzo motivo, ritenendo motivata la pronuncia sulla domanda restitutoria.
La Corte esclude l’omessa pronuncia sulla domanda restitutoria, rilevando che la sentenza d’appello aveva affrontato espressamente la questione.
Richiamato nel quarto motivo in tema di spese, ma il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento dei primi due.
Richiamato nel quarto motivo in tema di riparto delle spese, ma assorbito.
È la norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso dedotti (nn. 3, 4 e 5), ma la Corte si pronuncia nel merito dei relativi vizi denunciati.
Massime di principio
- Nel leasing finanziario, la verifica della validità delle clausole sul tasso e sul costo dell’operazione non può arrestarsi alla mera presenza formale di un’indicazione numerica: occorre accertare se, in concreto, il tasso e il costo complessivo siano effettivamente determinabili e trasparenti per l’utilizzatore.
- La determinabilità per relationem del tasso di leasing esclude la sanzione sostitutiva solo se i meccanismi contrattuali consentono oggettivamente di ricavare il costo effettivo dell’operazione; non basta affermare in modo generico che il dato sia ottenibile con calcoli matematici, occorrendo verificare funzionalità, intelligibilità e non unilateralità dei criteri di calcolo.
- Una clausola formalmente descritta come "arrotondamento" deve essere scrutinata in concreto per stabilire se realizzi davvero una semplificazione del calcolo dell’indicizzazione oppure se si traduca in un incremento ingiustificato del costo a carico dell’utilizzatore.
- Quando la corte di merito ritiene una clausola "chiara" ma al tempo stesso ne evidenzia la scarsa aderenza alla funzione dichiarata, la motivazione è insufficiente se non spiega perché quella pattuizione sia valida e coerente con l’assetto economico concordato.
- Non sussiste omessa pronuncia se la sentenza di merito affronta espressamente, anche sinteticamente, il nucleo economico della domanda restitutoria; il dissenso della parte sulla valutazione compiuta non integra di per sé un vizio processuale.
- In presenza di motivi di ricorso fondati che investono la struttura economica della clausola e la determinabilità del tasso, resta assorbita la censura sulle spese di lite, poiché l’esito del giudizio di rinvio potrà incidere sulla regolamentazione finale delle spese.
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