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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07034/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017. Ha quindi applicato le conseguenze di legge, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 febbraio 2025. La Corte di cassazione rileva che, dopo la riformulazione dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato sottoscritto/proposto personalmente dall'imputato e non da un difensore cassazionista, è stata dichiarata l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., con applicazione delle conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato; è necessaria la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

  • legge n. 103 del 2017

    entrata in vigore il 3 agosto 2017

    La riforma ha inciso sull'art. 613 c.p.p., introducendo il requisito della sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.

  • art. 591, comma 1, lettera a), c.p.p.

    La proposizione personale del ricorso integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria dell'inammissibilità senza formalità quando ricorre una causa evidente di inammissibilità.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato costituisce vizio originario dell'impugnazione e comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
  • Quando la causa di inammissibilità è rilevabile ictu oculi, la Corte può dichiararla senza formalità procedimentali ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono automaticamente le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sulla somma da versare alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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