Cassazione Penale, Ordinanza n. 28700/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Ha censurato il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità o giustificazione invocata ai sensi dell'art. 393-bis c.p. È stato inoltre depositato un motivo aggiunto, ritenuto però non collegato ai motivi originari. La Corte ha rilevato che i motivi riproducevano censure già esaminate dal giudice di merito e miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, oltre a risultare generici e non confrontarsi con la motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi meramente ripetitivi di questioni già valutate in appello, diretti a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa lettura delle prove, nonché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Anche il motivo aggiunto è stato dichiarato inammissibile perché non connesso a quelli dedotti nel ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e del ricorso per cassazione.
Causa di non punibilità/esimente invocata dalla difesa e non riconosciuta nei gradi di merito, oggetto di censura in cassazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di appello, quando tali doglianze sono sostanzialmente finalizzate a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la loro genericità o l'assenza di specifico aggancio critico alla ratio decidendi determinano l'inammissibilità.
- È inammissibile il motivo aggiunto che non sia connesso ai motivi originari del ricorso, quando non vi sia continuità tematica e impugnatoria con le censure tempestivamente proposte.
- La deduzione del mancato riconoscimento di una causa di esclusione della punibilità o di una scriminante non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del fatto, se la sentenza impugnata ha già motivato in modo congruo sul punto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28647/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28664/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28671/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28672/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28673/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28674/2026 del 29/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →