Ordinanza n. 2595/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR della Sicilia recante condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, senza contestuale distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
Prevale il privato
La controversia
È stata proposta istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., deducendo che la sentenza aveva condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese e degli accessori di legge, ma aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore dei difensori della parte privata, i quali si erano dichiarati antistatari. Dal testo risulta che la richiesta di distrazione era stata espressamente formulata nel ricorso originario.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo che l’omessa indicazione della distrazione nel dispositivo costituisse un mero errore materiale, poiché la relativa richiesta era stata formulata nel giudizio originario. Ha quindi disposto l’integrazione del dispositivo della sentenza, aggiungendo dopo la condanna dell’amministrazione al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori di legge, la precisazione che tali somme sono da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Ha inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze; l’omessa trascrizione nel dispositivo della distrazione delle spese, già richiesta nel giudizio e coerente con la decisione adottata, è stata qualificata come mero errore materiale.
Impone alla Segreteria gli adempimenti di annotazione conseguenti alla correzione della sentenza.
Massime di principio
- L’omessa indicazione, nel dispositivo di una sentenza, della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari può essere corretta ai sensi dell’art. 86 c.p.a. quando la distrazione sia stata espressamente richiesta nel giudizio originario e la sentenza abbia già disposto la condanna della parte soccombente alle spese.
- La correzione dell’errore materiale può integrare il dispositivo della sentenza per renderlo coerente con una statuizione già desumibile dalla decisione e con una domanda ritualmente formulata, senza modificare il contenuto sostanziale della pronuncia.
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