Cassazione Penale, Ordinanza n. 03433/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, deducendo: 1) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere provata la volontà evasiva; 2) ulteriori tre motivi, anch'essi fondati su vizio di motivazione e violazione di legge, relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo, con particolare riferimento alla recidiva, al giudizio di bilanciamento tra circostanze e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che la questione sul dolo non era stata devoluta alla Corte di appello e che, comunque, dalle emergenze richiamate in sentenza emergeva il coinvolgimento dell'imputato nella creazione di false fatture di vendita come strumento di guadagno e come mezzo per fungere da società cartiera, con evidente finalità evasiva. Quanto alla pena, la Corte territoriale aveva valorizzato i numerosi precedenti penali, anche per delitti in materia tributaria, e la conseguente maggiore pericolosità sociale, ritenendo correttamente operante lo sbarramento all'attenuazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 69, comma 4, c.p.; gli stessi precedenti escludevano inoltre la concedibilità della sospensione condizionale.
Norme richiamate
Il giudizio di bilanciamento non poteva essere più favorevole per l'imputato per lo sbarramento normativo derivante dalla recidiva qualificata o comunque rilevata dalla Corte di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 74 del d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato indirettamente come riferimento ai precedenti penali dell'imputato in materia tributaria; il testo non consente di individuare il capo specifico contestato nel presente processo.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata quale parametro per escludere la sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che solleva una questione non devoluta al giudice di appello, poiché il controllo di legittimità non può essere utilizzato per introdurre per la prima volta temi di merito non discussi nei gradi precedenti.
- La censura sul dolo non supera il vaglio di legittimità quando la motivazione di merito valorizza elementi fattuali univoci, come la partecipazione alla predisposizione di false fatture e il ruolo di società cartiera, dai quali sia logicamente desumibile la finalità evasiva.
- Nel sindacare il trattamento sanzionatorio, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito quando la valutazione sulla recidiva e sulla maggiore pericolosità sociale sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica e basata su precedenti penali specificamente valorizzati.
- La presenza di un vincolo legale ostativo al giudizio di bilanciamento ex art. 69, comma 4, c.p. impedisce di ottenere un più favorevole trattamento circostanziale ove ricorrano i presupposti normativi indicati dal giudice di merito.
- I precedenti penali possono giustificare anche il diniego della sospensione condizionale della pena quando siano ritenuti indice di perdurante pericolosità e di inidoneità della misura a svolgere funzione preventiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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