Sentenza n. 758/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato per carenza del requisito reddituale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il lavoratore straniero e il legale rappresentante dell’impresa agricola hanno impugnato il diniego della Prefettura di Cremona relativo alla conversione del permesso di soggiorno da motivi di lavoro stagionale a lavoro subordinato. Il diniego era motivato dalla carenza del requisito reddituale, ma non consentiva di comprendere se tale requisito fosse stato valutato con riferimento alla ditta individuale originariamente indicata oppure alla società agricola semplice. Nel corso del giudizio, con ordinanza cautelare, il TAR aveva ordinato alla Prefettura di riesaminare l’istanza mediante un nuovo provvedimento adeguatamente motivato, indicando il soggetto rispetto al quale valutare il requisito reddituale, la documentazione utilizzata e i dati contabili considerati.
La decisione
Nel procedimento di riesame avviato in esecuzione dell’ordinanza cautelare, la Prefettura ha rilasciato il nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero alle dipendenze della società agricola semplice. Il nuovo provvedimento è stato ritenuto pienamente satisfattivo della pretesa azionata, sicché il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate: il nulla osta favorevole è stato rilasciato a seguito della formalizzazione, nel procedimento riavviato, del subentro della società agricola alla ditta individuale originariamente indicata, con verifica del requisito reddituale in capo alla società.
Norme richiamate
dichiara cessata la materia del contendere
La sopravvenienza di un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo pienamente satisfattivo della pretesa dedotta in giudizio comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anche quando il nuovo provvedimento intervenga nel corso del riesame ordinato dal giudice.
- Quando il requisito reddituale costituisce presupposto per il rilascio del nulla osta all’assunzione di un lavoratore straniero, l’amministrazione deve indicare con precisione il soggetto economico cui riferisce la verifica e la documentazione contabile utilizzata.
- La regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando l’esito favorevole per il privato derivi da un riesame nel quale sia intervenuta la sostituzione o il subentro del datore di lavoro originariamente indicato, con verifica del requisito reddituale in capo al diverso soggetto subentrante.
Come è indicizzato
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